Accesso ai documenti

Deve essere riconosciuto il diritto dell’istante di accedere ai documenti presi a base dalla pubblica amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali, poiché l’essere in possesso di tali documenti è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza (in quanto richiamati negli atti successivi).

(Tar Lazio, Roma, sez. III Quater, 1° ottobre 2013, n. 8519)

E’ fondata «la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di accesso ai dati raccolti nella banca dati […] atteso che i dati consegnati [dall’Amministrazione resistente], trattandosi di dati elaborati da quest’ultima sulla base di quelli raccolti nella banca dati […], non possono ritenersi satisfattivi dell’interesse della società ricorrente.
A sostegno di tale conclusione può essere richiamata la sentenza del C.d.S., Sez.VI, n.399/2012 la quale ha fatto presente che l’essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi; la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi – costituisce la base primaria su cui impostare la difesa dei propri diritti e posizioni giuridiche soggettive.
In conclusione deve essere riconosciuto il diritto della società ricorrente di prendere visione, con facoltà di fare copia, dei richiesti verbali
[…], comprensivi delle informazioni relative alle votazioni espresse dai singoli componenti e dalle relative motivazioni, nonchè dei dati raccolti nell’archivio […]».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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