(Tar Campania, Salerno, sez. II, 5 agosto 2013, n. 1741)
«E’ meritevole di favorevole apprezzamento la censura, avente rilievo assorbente, di cui al terzo motivo di gravame, col quale si lamenta la mancata fissazione di un termine atto a limitare l’ambito temporale di efficacia del provvedimento interdittivo impugnato [recante la sospensione dell’attività di autolavaggio]. Invero, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza (T.A.R. Bari, Sez. III, n. 1389 del 4 giugno 2008), la sospensione in assenza della previsione di un termine finale, degli effetti di un provvedimento si risolve sostanzialmente in una revoca del provvedimento ampliativo precedentemente rilasciato, che avrebbe richiesto l’adozione delle formalità garantistiche di cui al’art. 21 nonies l.n. 241/90, nel caso che occupa del tutto obliterate. Risulta in atti che l’attività svolta dalla ricorrente è stata autorizzata con d.i.a. prot. n. 14092 del 08.08.2011, con la conseguenza che disporre la sospensione sine die degli effetti di tale atto ne comporta, di fatto, la revoca senza tuttavia l’adozione di appositi atti repressivi secondo lo schema procedimentale normativamente imposto. Ancor più di recente si afferma in sede pretoria che “È riconosciuto un generale potere cautelare della pubblica amministrazione a norma dell’art. 7 comma 2 e, in particolare, dell’art. 21 quater, l. n. 241 del 1990, come aggiunto dall’art. 14, l. 11 febbraio 2005 n. 15, consistente nel disporre la sospensione dell’efficacia di atti precedentemente adottati, pur in assenza di definitive determinazioni in sede di autotutela, purché si ottemperi alla necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica dell’interessato, restando così scongiurato il rischio di un’illegittima sospensione sine die, poiché – come è noto – il provvedimento amministrativo, una volta adottato e reso efficace, deve necessariamente essere portato ad esecuzione, non essendo consentito alla pubblica amministrazione di sospenderlo sine die con atti atipici” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 05 novembre 2007, n. 10892)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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