Giudizio elettorale, Processo amministrativo

Per il C.G.A., poiché l’art. 63, comma 3, c.p.a. consente di avvalersi dell’istituto della testimonianza scritta, nessun particolare rilievo probatorio può assegnarsi a una dichiarazione scritta, ove pure resa nelle forme sostitutive di atto di notorietà.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 giugno 2013, n. 581)

Sussiste «un profilo dirimente, di ordine processuale, che conduce a un superamento dei precedenti orientamenti in materia di prova nel giudizio elettorale e, conseguentemente, anche all’irrilevanza, in radice, del potenziale contrasto (quand’anche sussistente) come sopra ricostruito.
Il profilo al quale si allude è rappresentato dal rilievo che assume, nella fattispecie, l’art. 63, comma 3, c.p.a., disposizione con la quale è stato introdotto innovativamente e in via generale nello strumentario dei mezzi di prova esperibili nel giudizio amministrativo (anche al di là dell’ambito della sola giurisdizione esclusiva), l’istituto della testimonianza scritta (“Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.”).
La previsione, come accennato, ha valenza generale e, dunque, essa si applica a tutti i riti disciplinati dal Codice, incluso quello elettorale.
La novità normativa conforta, sotto un aspetto, il precedente orientamento sostenuto da questo Consiglio. Ed invero, alla luce dell’art. 63, comma 3, c.p.a, va certamente ribadito il giudizio di inidoneità, quale principio di prova documentale, delle dichiarazioni postume (rispetto allo scrutinio dei voti) rese da soggetti che affermino di aver assistito allo accadimento di un fatto, sia esso una condotta umana o un evento naturale. Se, infatti, oggi la legge processuale consente di avvalersi dell’istituto della testimonianza scritta – il cui contenuto, seppur liberamente valutabile dal giudicante, è comunque assistito da particolari garanzie di attendibilità derivanti dalla responsabilità penale prevista dall’ordinamento per chiunque affermi, in un giudizio, il falso -, allora nessun particolare rilievo probatorio, tantomeno ai fini del dovere di attivazione in via ufficiosa del giudicante, può assegnarsi a una dichiarazione scritta, ove pure resa nelle forme sostitutive di atto di notorietà (peraltro, nel caso di specie, le dichiarazioni prodotte in primo grado
[dall’appellante] erano anche prive della formula circa la consapevolezza della responsabilità gravante sul dichiarante mendace e, quindi, non sorrette da alcuna assunzione di responsabilità in tal senso). Una dichiarazione del genere invero, ancor più che in passato, si presenta come un’inammissibile forma surrettizia di testimonianza.
Viepiù l’art. 63, comma 3, c.p.a. conferma, sotto un altro aspetto, anche il riferito indirizzo esegetico seguito dal Consiglio di Stato. Se, invero, chi abbia interesse a contestare in giudizio lo svolgimento e l’esito di uno scrutinio elettorale dispone attualmente della possibilità di corredare la propria impugnativa di un supporto probatorio costituito da una testimonianza scritta (nei limiti, ovviamente, in cui un mezzo di prova costituenda di questo tipo sia ammissibile – v., tra gli altri, gli artt. 2721 e ss. c.c. – e non confligga con la fede privilegiata che assiste i verbali delle sezioni elettorali: artt. 2700 c.c. e 63, comma 5, c.p.a.), allora effettivamente può escludersi che sia sopravvissuto (per i ricorsi relativi ad operazioni elettorali di tornate svoltesi dopo il 16 settembre 2010), in capo ai rappresentanti di lista presenti allo scrutinio, un onere di puntuale verbalizzazione delle singole decisioni del seggio, non essendo le risultanze dei verbali compilati dalle sezioni elettorali l’unico mezzo di prova per accertare quanto avvenuto nel corso dello scrutinio; analogamente è altresì da reputarsi superata, almeno in parte, la condizione di deficit di capacità dimostrativa delle proprie doglianze nel quale versava in passato l’elettore che avesse inteso contestare i risultati del voto in sede di azione popolare
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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