(Tar Puglia, Bari, sez. III, 24 maggio 2013, n. 829)
«Il Collegio non condivide la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale l’atto unilaterale del 1985 non si inserirebbe in alcuno schema procedimentale tipico previsto dalla legge che contempli la cessione dei suoli; si ritiene, infatti, aderendo all’orientamento della giurisprudenza prevalente, che la disciplina di cui all’art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nel prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, consentiva implicitamente che il provvedimento finale di licenza potesse essere preceduto da intese di vario tipo, tra il privato e la p.a., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche la cessione gratuita di un’area come mezzo al fine dell’ottenimento del provvedimento amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 13 luglio 2001, n. 9524, Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 aprile 2007, n. 9360, TAR Genova, Sez. I, 19 novembre 2009 n. 3401 e 18 novembre 2010, n. 10403).
Ritenuta la sussistenza di tale necessario collegamento fra l’atto unilaterale di cessione delle aree al Comune ed il conseguente procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, il Collegio, concordando con la prospettazione della società controinteressata, ritiene che, qualora la licenza edilizia venga richiesta in zona nella quale siano necessarie opere di urbanizzazione, deve riconoscersi all’amministrazione comunale, nella disciplina di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, il potere di condizionare la licenza stessa non soltanto ad un impegno del privato di attuare dette opere, ma anche ad una cessione gratuita da parte del medesimo dell’area a tal fine occorrente (art. 8 e 10), ed il relativo accordo, divenendo efficace con il rilascio della licenza, resta insensibile all’eventuale mancata utilizzazione dell’area ceduta in conformità degli scopi programmati (ancorché il cedente abbia interesse alla costruzione di quelle opere).
Se si ritiene, allora, che la cessione dell’area è correlativa al rilascio della licenza edilizia, la circostanza che, dopo tale rilascio, la prevista opera di urbanizzazione non venga attuata da parte della P.A. non può essere, per il proprietario, fonte di diritti, ed in particolare non lo abilita certo a rimettere in discussione l’intero rapporto e, cioè, in definitiva, a sostenere che sarebbe priva di causa giuridica l’attuata cessione dell’area.
Conclusivamente il privato, che nel vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765 abbia ceduto gratuitamente al Comune un suolo quale condizione del rilascio (in seguito regolarmente avvenuto) della licenza edilizia, non può pretendere la restituzione dell’area ove la p.a. non ne abbia fatto l’uso che era stato originariamente previsto (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 1988 n. 4715).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, considerato che la [ricorrente] ha ottenuto in data 3 maggio 1985 la concessione edilizia […], per la quale aveva ceduto gratuitamente al Comune […] la superficie di mq. 2194 […] e considerato che la cessione della area è correlativa al rilascio della licenza edilizia, la circostanza che, dopo tale rilascio, la Nuova Strada di Piano Regolatore Generale non sia stata attuata da parte della P.A., non legittima i ricorrenti a rimettere in discussione l’intero rapporto, né a legittimarli a proporre gli odierni ricorsi, non avendo più titolo ad interloquire sulla sorte del bene, che risulta definitivamente ceduto.
E’ comunque sintomatico che, nel caso concreto, la [ricorrente] al momento del perfezionarsi della fattispecie complessa dell’atto di cessione gratuita e del procedimento amministrativo di concessione edilizia non manifestò alcun dubbio in ordine a una tale interpretazione della legge e del sistema, se all’atto di richiedere la licenza edilizia cedette volontariamente e gratuitamente al Comune una parte della propria area; non è emerso in atti che tale atto sia stato annullato per vizio del consenso.
Né la [ricorrente] può dolersi in questa sede che, per l’intervento effettuato (recinzione), non occorresse la concessione bensì una semplice autorizzazione, come apoditticamente sostenuto; infatti, in disparte la questione che per alcune tipologie di recinzioni è necessario il permesso di costruire (cfr. ex multis TAR Bari, Sezione III, n. 429 del 10 marzo 2011), essa ha comunque prestato acquiescenza al titolo edilizio rilasciato in suo favore; peraltro il Collegio non può non rilevare che parte ricorrente ha interesse acchè non venga messo in discussione l’atto di cessione in quanto, alla luce di quanto sopra esposto, tale circostanza ridonderebbe sul titolo concessorio […] di cui è in possesso, comportandone la relativa caducazione, attesa la unicità ed inscindibilità del titolo edilizio medesimo».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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