(Tar Veneto, sez. III, 26 aprile 2013, n. 630)
«L’art. 16 del d. lgs. n° 59 del 2010 stabilisce che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
Il rinnovo automatico previsto dal decimo comma dell’art. 9 del regolamento comunale si pone in contrasto con l’art. 16 del d. lgs. n° 59 del 2010, perché esclude la procedura di selezione tra i candidati potenziali e perché il quarto comma dell’art. 16 del d. lgs. n° 59 del 2010 stabilisce espressamente la durata limitata del titolo e il divieto del rinnovo automatico.
Da quanto sopra consegue l’annullamento del diniego impugnato, del decimo comma dell’art. 9 del regolamento comunale nella parte in cui stabilisce “e si rinnovano automaticamente di anno in anno, salvo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, subentro, cessazione anticipata o richieste da parte di attività commerciali presentate per aree prospicienti e contigue all’attività stessa e in concessione a terzi.” e del sesto comma dell’art. 8 dello stesso regolamento comunale, che prevede che nel caso in cui l’occupazione delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più soggetti la priorità è attribuita a coloro che hanno presentato per primi la domanda.
Anche tale norma infatti esclude la procedura di selezione tra i candidati potenziali.
L’amministrazione dovrà stabilire una nuova disciplina dei criteri e delle modalità di rilascio delle concessioni conforme all’art. 16 del d. lgs. n° 59 del 2010.
Tale nuova disciplina che l’amministrazione dovrà adottare potrà tenere conto anche dell’interesse dei titolari di negozi o pubblici esercizi che richiedono la concessione dello spazio antistante il negozio o pubblico esercizio stesso».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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