Appalti pubblici, Contratti pubblici

Il contratto di avvalimento recante dizioni generiche, che non lasciano evincere quali siano in concreto le risorse ed i mezzi prestati dall’impresa ausiliaria ai fini dell’esecuzione dell’appalto, è inidoneo a documentare gli elementi di qualificazione forniti.

(Tar Toscana, sez. I, 21 marzo 2013, n. 443)

«[L’]esponente deduce che non è determinato né determinabile il contenuto della prestazione ausiliaria, e che quindi il contratto di avvalimento risulta privo di una puntuale indicazione delle risorse rese disponibili, rivelandosi inidoneo a documentare gli elementi di qualificazione forniti.
La censura è fondata.
Il contratto di avvalimento prodotto dall’aggiudicataria da un lato prevede l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione i requisiti riguardanti il fatturato e l’esperienza in servizi analoghi, dall’altro lato prevede la messa a disposizione del know how aziendale e delle competenze di tipo gestionale e professionale.
Trattasi di dizioni generiche che non lasciano evincere quali siano in concreto le risorse ed i mezzi prestati dall’impresa ausiliaria ai fini dell’esecuzione del servizio de quo.
In tal modo l’oggetto del contratto di avvalimento si palesa indeterminato, in contrasto con l’art. 88, comma 1, lett. a, del d.p.r. n. 207/2010. Invero, il suddetto negozio giuridico deve rispettare la disciplina civilistica in tema di contenuto contrattuale, con particolare riferimento all’esistenza ed alla determinatezza dell’oggetto: esso deve identificare in modo chiaro ed esauriente la volontà del soggetto ausiliario di impegnarsi, la natura dell’impegno assunto e la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento (ex multis: Cons. Stato, V, 5.12.2012, n. 6233; TAR Lombardia, Milano, III, 29.12.2012, n. 3290; TAR Toscana, I, 21.5.2012, n. 986); nel caso di specie, al contrario, è incomprensibile quale sia la prestazione ausiliaria oggetto di avvalimento.
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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