(Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, causa C-283/11, 22 gennaio 2013, Sky Österreich GmbH)
«Con la questione pregiudiziale il Bundeskommunikationssenat chiede, sostanzialmente, alla Corte di esaminare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 alla luce degli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta, nonché dell’articolo 1 del protocollo addizionale. Detto giudice si interroga, in particolare, sulla questione se il menzionato articolo 15, paragrafo 6, costituisca violazione dei diritti fondamentali del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva per il fatto che il titolare stesso sia tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia emittente televisiva, stabilita nell’Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.
Sull’articolo 17 della Carta
31 L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta prevede che «Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».
32 La direttiva 2010/13 prevede, all’articolo 15, paragrafo 1, che ogni emittente televisiva stabilita nell’Unione debba avere accesso, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ad eventi di grande interesse pubblico che siano oggetto di trasmissione esclusiva da parte di un’emittente televisiva. A termini del paragrafo 3 dell’articolo medesimo, tale accesso è garantito, in linea di principio, dalla fornitura dell’accesso al segnale dell’emittente televisiva che assicura la diffusione, a partire dal quale le emittenti possono liberamente scegliere brevi estratti. Il successivo paragrafo 6 dispone che, qualora sia previsto un compenso economico a favore del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, detto compenso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.
33 Regole di contenuto identico a quelle menzionate al punto precedente figuravano già nell’articolo 3 duodecies della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 2007/65.
34 Ciò premesso, sorge allora la questione se le garanzie sancite dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta si estendano effettivamente ai diritti esclusivi di trasmissione televisiva contrattualmente acquisiti. La tutela attribuita da tale articolo non verte su semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, il cui carattere aleatorio è inerente alla natura stessa delle attività economiche (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C 120/06 P e C 121/06 P, Racc. pag. I 6513, punto 185 nonché giurisprudenza ivi citata), bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del suo titolare.
35 È ben vero che i diritti esclusivi di trasmissione televisiva vengono attribuiti a titolo oneroso, per effetto di pattuizione contrattuale, ad emittenti televisive, consentendo a quest’ultime la ritrasmissione di determinati eventi in modo esclusivo, il che fa sì di escludere che altre emittenti televisive possano effettuare una qualsivoglia ritrasmissione televisiva degli eventi medesimi. In tal modo, tali diritti devono essere considerati non nel senso che essi costituiscano semplici interessi o opportunità di ordine commerciale, bensì nel senso che essi possiedono valore patrimoniale.
36 Tuttavia, in considerazione delle circostanze della controversia principale, sorge la questione se i diritti esclusivi di cui trattasi costituiscano una posizione giuridica acquisita ai sensi del punto 34 supra.
37 A tal riguardo, il diritto dell’Unione impone, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2007/65, vale a dire a decorrere dal 19 dicembre 2007, che sia garantito il diritto delle emittenti televisive di realizzare brevi estratti di cronaca relativi ad eventi di grande interesse pubblico che costituiscano oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva, senza che i titolari di tale diritto possano esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.
38 A fronte di tale normativa dell’Unione, che gli Stati membri sono tenuti a trasporre nel loro ordinamento giuridico interno, una clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale, non può conferire ad un’emittente televisiva una posizione giuridica acquisita, tutelata dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, che consenta alla medesima l’esercizio autonomo del proprio diritto di ritrasmissione quale indicato supra al punto 34, nel senso che l’emittente stessa sia legittimata, contro il dettato della direttiva 2007/65, ad esigere un compenso superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.
39 Infatti, un operatore economico, quale la Sky, che abbia contrattualmente acquisito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2007/65, vale a dire al 19 dicembre 2007, diritti esclusivi di trasmissione televisiva, nella specie il 21 agosto 2009, non può legittimamente far valere, con riguardo al diritto dell’Unione, una posizione giuridica acquisita, tutelata dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, laddove gli Stati membri erano obbligati a procedere alla trasposizione della direttiva medesima, trasposizione che poteva essere effettuata in qualsiasi momento ma doveva, in ogni caso, essere realizzata entro e non oltre il 19 dicembre 2009.
40 Ciò premesso, il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva relativi ad eventi di grande interesse pubblico non può invocare la tutela attribuita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.
Sull’articolo 16 della Carta
41 L’articolo 16 della Carta prevede che «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».
42 La tutela conferita dal menzionato articolo 16 implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza, come emerge dalle spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C 279/09, Racc. pag. I 13849, punto 32).
43 Inoltre, la libertà contrattuale comprende, in particolare, la libera scelta della controparte economica (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1991, Neu e a., C 90/90 e C 91/90, Racc. pag. I 3617, punto 13), nonché la libertà di determinare il prezzo di una prestazione (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2007, Commissione/Belgio, C 437/04, Racc. pag. I 2513, punto 51, nonché del 19 aprile 2012, F Tex, C 213/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).
44 Dall’articolo 15 della direttiva 2010/13 deriva, come emerge dai paragrafi 35 e 37 delle conclusioni dell’avvocato generale, che il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può scegliere liberamente le emittenti televisive con cui concludere un accordo relativo alla concessione del diritto di realizzazione di brevi estratti di cronaca. Parimenti, alla luce del paragrafo 6 dell’articolo medesimo, disposizione in ordine alla quale il giudice del rinvio interroga la Corte, il titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può decidere liberamente il prezzo al quale fornire l’accesso al segnale ai fini della realizzazione dei brevi estratti di cronaca. Tale disposizione impedisce, segnatamente, al titolare stesso di far partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Ciò premesso, il menzionato articolo 15, paragrafo 6, costituisce un’ingerenza nella libertà d’impresa dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva.
45 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2004, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, C 184/02 e C 223/02, Racc. pag. I 7789, punti 51 e 52, nonché del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C 544/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54 e giurisprudenza citata).
46 Alla luce di tale giurisprudenza e in considerazione del tenore dell’articolo 16 della Carta, che si distingue da quello relativo alle altre libertà fondamentali sancite nel titolo II della stessa pur essendo simile a quello di talune disposizioni del successivo titolo IV, la libertà d’impresa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica.
47 Orbene, tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
48 Ai sensi di quest’ultima disposizione, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
49 A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 non incide sul contenuto essenziale della libertà d’impresa. Infatti, tale disposizione non impedisce l’esercizio dell’attività imprenditoriale stessa da parte del titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Inoltre, essa non esclude che il titolare medesimo possa sfruttare i propri diritti effettuando egli stesso, a titolo oneroso, la ritrasmissione dell’evento di cui trattasi o, ancora, cedendo contrattualmente tale diritto, a titolo oneroso, ad un’altra emittente televisiva o a qualsivoglia altro operatore economico.
50 Quanto alla proporzionalità dell’ingerenza rilevata, si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige, secondo costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C 343/09, Racc. pag. I 7027, punto 45, nonché del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C 581/10 e C 629/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71, nonché giurisprudenza citata).
51 A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da poter considerevolmente restringere l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi. Sotto tale profilo, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 mira, come emerge dai considerando 48 e 55 della medesima, a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni, garantita dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, e a promuovere il pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione, tutelato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 11.
52 La salvaguardia delle libertà protette dall’articolo 11 della Carta costituisce incontestabilmente un obiettivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a., C 250/06, Racc. pag. I 11135, punto 42), di cui occorre sottolineare, in particolare, l’importanza in una società democratica e pluralista (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, C 336/07, Racc. pag. I 10889, punto 33, e del 6 settembre 2011, Patriciello, C 163/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31). Tale importanza si evidenzia particolarmente nel caso di eventi di grande interesse pubblico. Si deve quindi necessariamente rilevare che l’articolo 15 della direttiva 2010/13 persegue effettivamente un obiettivo di interesse generale.
53 Parimenti, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Infatti, tale disposizione pone qualsiasi emittente televisiva in grado di realizzare effettivamente brevi estratti di cronaca e di informare, quindi, il pubblico in ordine ad eventi di grande interesse per il medesimo che siano oggetto di commercializzazione in via esclusiva, garantendo a tali emittenti un accesso a detti eventi. Tale accesso è loro garantito indipendentemente, da un lato, dal loro potere commerciale e dalla loro capacità economica, nonché, dall’altro, dal prezzo versato per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, dalle pattuizioni contrattuali con i titolari di tali diritti e dall’ampiezza degli eventi di cui trattasi.
54 Per quanto attiene, inoltre, alla necessarietà di tale disciplina, si deve rilevare che una misura meno restrittiva avrebbe certamente potuto consistere nella previsione di un corrispettivo economico per i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, ai fini, segnatamente, di far partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione di tali diritti esclusivi.
55 Tuttavia, non sembra che una simile disciplina meno restrittiva garantirebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 in modo così efficace come quello risultante dall’applicazione di tale disposizione. Infatti, una disciplina che prevedesse un compenso economico a favore dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale e calcolato sulla base di criteri supplementari quali, in particolare, il prezzo versato ai fini dell’acquisizione di tali diritti e/o la portata dell’evento di cui trattasi, potrebbe risultare, a seconda, segnatamente, del metodo di determinazione dell’importo del corrispettivo applicato e delle capacità economiche delle emittenti televisive che chiedano l’accesso al segnale, tale da dissuadere talune emittenti televisive, se non persino impedire loro di chiedere l’accesso ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, restringendo in tal modo considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione.
56 Per contro, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 garantisce a qualsiasi emittente televisiva un accesso all’evento, accesso da effettuarsi ai sensi del paragrafo 1, dell’articolo medesimo, nel rispetto del principio di parità di trattamento e che è del tutto indipendente dalle circostanze menzionate al punto precedente, ponendo in tal modo qualsiasi emittente televisiva in grado di realizzare effettivamente brevi estratti di cronaca.
57 Ciò premesso, il legislatore dell’Unione poteva legittimamente ritenere che una disciplina che prevedesse un compenso economico per i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale non avrebbe consentito il conseguimento dell’obiettivo perseguito con la stessa efficacia di una disciplina, come quella di cui all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, che limiti l’eventuale corrispettivo economico all’importo di tali costi e che, pertanto, tale disciplina fosse necessaria.
58 Infine, per quanto attiene all’eventuale carattere sproporzionato dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, il giudice del rinvio si chiede, sostanzialmente, se l’obbligo per gli Stati membri, previsto da detta disposizione, di definire le modalità e le condizioni relative al diritto di realizzare brevi estratti di cronaca ponderi in misura adeguata le esigenze discendenti dalla libertà fondamentale di ricevere informazioni con quelle della libertà di impresa. Il giudice medesimo ritiene che solamente una norma che preveda il versamento di un compenso economico che tenga conto, segnatamente, dell’oggetto dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi nonché della somma versata dal titolare ai fini dell’acquisizione dei diritti medesimi dovrebbe essere considerata proporzionata.
59 A tal riguardo si deve rilevare che il legislatore dell’Unione doveva procedere alla ponderazione, da un lato, della libertà d’impresa e, dall’altro, della libertà fondamentale dei cittadini dell’Unione di ricevere informazioni, della libertà nonché del pluralismo dei media.
60 Qualora più diritti e libertà fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione siano in discussione, la valutazione dell’eventuale carattere sproporzionato di una disposizione del diritto dell’Unione dev’essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti e libertà e di un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C 275/06, Racc. pag. I 271, punti 65 e 66, nonché Deutsches Weintor, cit., punto 47).
61 Nello stabilire i requisiti relativi all’utilizzazione degli estratti dal segnale il legislatore dell’Unione ha inteso determinare proprio l’ampiezza dell’ingerenza nella libertà d’impresa nonché l’eventuale beneficio economico che le emittenti televisive possono trarre dalla realizzazione di brevi estratti di cronaca.
62 Infatti, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 prevede, al paragrafo 5, che i brevi estratti di cronaca relativi all’evento oggetto di ritrasmissione esclusiva possono essere realizzati non per qualsivoglia programma televisivo, bensì unicamente per notiziari di carattere generale. In tal modo, un’utilizzazione degli estratti dal segnale in programmi a fini di intrattenimento, i quali presentano un impatto economico più rilevante rispetto ai notiziari di carattere generale, resta esclusa, conformemente al considerando 55 della direttiva 2010/13.
63 Inoltre, a termini del considerando medesimo e dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, gli Stati membri sono tenuti a definire le modalità e le condizioni concernenti la fornitura degli estratti dal segnale utilizzati tenendo debitamente conto dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva. A tal riguardo, dai paragrafi 3, 5 e 6 dell’articolo medesimo nonché dal menzionato considerando 55 emerge che tali estratti devono, segnatamente, essere brevi e che la loro lunghezza massima non dovrebbe superare i 90 secondi. Parimenti, gli Stati membri sono tenuti a definire i limiti di tempo relativi alla diffusione di tali estratti. Infine, le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca devono indicare, ai sensi dello stesso paragrafo 3, la fonte dei brevi estratti utilizzati nei loro notiziari, il che può produrre un effetto pubblicitario positivo nei confronti del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi.
64 Peraltro, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 non esclude che i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare, come rilevato supra al punto 49, i loro diritti a titolo oneroso. Inoltre, la mancata possibilità di rifinanziamento derivante da un compenso nonché un’eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle pattuizioni contrattuali relative all’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo versato per tale acquisizione.
65 Per contro, per quanto attiene ai diritti e agli interessi che l’articolo 15 della direttiva 2010/13 intende proteggere, si deve ricordare che la commercializzazione a carattere esclusivo di eventi di grande interesse pubblico si sviluppa, come rilevato supra al punto 51, in misura crescente ed è tale da poter restringere considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione relativa agli eventi medesimi.
66 Tenuto conto, da un lato, dell’importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media garantiti dall’articolo 11 della Carta e, dall’altro, della salvaguardia della libertà d’impresa riconosciuta dall’articolo 16 della Carta stessa, legittimamente il legislatore dell’Unione ha potuto adottare norme, del genere di quelle previste all’articolo 15 della direttiva 2010/13, che comportano limitazioni della libertà d’impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l’accesso del pubblico all’informazione rispetto alla libertà contrattuale.
67 Ciò premesso, il legislatore dell’Unione ha potuto legittimamente imporre le limitazioni alla libertà d’impresa che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 pone a carico dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva e ritenere che gli inconvenienti che discendono da tale disposizione non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti e siano di natura tale da realizzare un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco nella specie.
68 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte: curia.europa.eu
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