(Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2012, n. 6690)
«[I]l divieto di prove nuove in appello è stato oggetto da ultimo di interpretazioni assai rigorose da parte di questo Consiglio (ad es.: sez. IV, sent. 5 novembre 2012, n. 5622), nel senso cioè che il requisito della “imprescindibilità” del mezzo di prova o del documento deve comunque riposare in una salda prognosi di rilevanza della nuova prova, tale da ribaltare l’esito del giudizio rispetto alla decisione, ma comunque senza che ciò possa dare luogo ad una supplenza del giudice rispetto a negligenze della parte su cui l’onere della probatorio è addossato, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del codice del processo (cfr. anche Cons. giust. amm., sent. 18 settembre 2012 n. 782).
Ebbene, qui non è dato apprezzare la suddetta imprescindibilità, visto che da quanto riferito all’udienza di discussione il contratto non è stato ancora stipulato e l’amministrazione aggiudicatrice ben potrà valutare la circostanza che una delle ausiliare dell’aggiudicataria ha cessato l’attività (come in effetti risultante dalla visura camerale prodotta)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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