(Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 dicembre 2012, n. 2654)
«La questione attiene al rigetto della domanda avanzata dal ricorrente volta all’annullamento in autotutela del provvedimento con cui il Comune di Sciacca ha rinnovato l’autorizzazione ed il precedente cambio di destinazione d’uso dell’immobile pervenuto in proprietà alla società controinteressata.Così delimitato il thema decidendum , occorre in primo luogo affermare che, una volta esercitato il potere sull’istanza di autotutela amministrativa, lo stesso potere (ed il relativo provvedimento adottato) possa essere scrutinato in sede giudiziaria da parte del Giudice amministrativo quanto alla sussistenza dei presupposti normativi e alle fondatezza delle ragioni addotte dalla stessa Amministrazione a sostegno del rigetto. Anche la giurisprudenza amministrativa recente del Consiglio di Stato ritiene infatti che ove l’amministrazione risponda negativamente ad una richiesta di autotutela, tale diniego è impugnabile e sindacabile in sede giurisdizionale laddove lo stesso si atteggi (non già come atto meramente confermativo di precedenti statuizioni e come tale privo di autonoma portata lesiva, ma..) come atto di conferma, previa nuova e autonoma valutazione degli interessi coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774).
Nel caso specifico, il rigetto della domanda di autotutela contiene invero una valutazione autonoma degli interessi coinvolti configurandosi come atto di conferma avente propria portata lesiva direttamente impugnabile in questa sede, malgrado il consolidamento degli atti presupposti di cui si è dato già atto».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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