Atto amministrativo, Contratti pubblici, Giustizia amministrativa, Procedimento amministrativo

La comunicazione del provvedimento amministrativo tramite fax è idonea a determinare la piena conoscenza dello stesso e, quindi, a far decorrere il termine di impugnazione.

(Tar Toscana, sez. I, 6 dicembre 2012, n. 1942)

«Premesso che con il presente ricorso è impugnata l’aggiudicazione a favore della controinteressata di un appalto per la realizzazione di lavori pubblici, lamentando che nel progetto tecnico dell’aggiudicataria mancasse documentazione relativa alla sua offerta migliorativa di cui sarebbe stata prevista, dalla legge di gara, la produzione a pena di esclusione;
Considerato che:
– il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato tramite fax, e risulta ricevuto dalla ricorrente, il 14 febbraio 2012 mentre il ricorso è stato notificato il 10 aprile 2012, tardivamente rispetto alla conoscenza del provvedimento gravato;
– il fax rappresenta strumento idoneo a determinare la piena conoscenza del provvedimento amministrativo e garantisce in via generale una sufficiente certezza sulla ricezione del messaggio, sì da essere idoneo a fare decorrere termini perentori salva la prova contraria concernente la funzionalità dell’apparecchio ricevente (C.d.S. VI, 24 novembre 2011 n. 6208), che nel caso di specie non è stata fornita;
– la ricorrente non ha effettuato il procedimento di accesso informale ex art. 79, comma 5 quater, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che presumibilmente le avrebbe consentito di avere cognizione degli atti di gara e dei vizi denunciati;
Ritenuto pertanto di dichiarare irricevibile il ricorso
[…]».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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