(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 29 ottobre 2012, n. 2622)
«In data 30 dicembre 2011, con deliberazione n. 1067, la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione della gara di appalto per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche e di materiale traumatologico occorrenti all’Azienda San Carlo Borromeo di Milano, indetta con D.D.G. 807/10.
In data 27 gennaio 2012, alla odierna ricorrente è stata comunicata l’aggiudicazione del lotto A24; nessuna comunicazione è pervenuta in ordine all’aggiudicazione degli altri lotti.
In data 6 febbraio 2012, dopo aver formulato istanza di accesso agli atti in relazione ai restanti lotti, la ricorrente, tramite propri delegati, ha preso visione della documentazione relativa ai lotti di cui non era risultata aggiudicataria e, non avendo potuto estrarre immediatamente copia della predetta documentazione, ha formulato istanza di estrazione di copia, evasa in data 21 febbraio 2012.
2.1. Il presente ricorso è stato inoltrato per la notifica in data 15 marzo 2012, pertanto risulta intempestivo rispetto alla data del 6 febbraio, che rappresenta il momento in cui la ricorrente ha appreso con certezza l’esito della gara relativa ai diversi lotti e quindi da quando ha percepito la piena lesività dell’atto di aggiudicazione.
Tale conclusione appare in linea con il consolidato insegnamento giurisprudenziale attraverso il quale si è chiarito “che la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti” (Consiglio Stato, VI, 3 marzo 2010, n. 1239; altresì, IV, 22 gennaio 2010, n. 292, richiamata dalla sentenza del 1 agosto 2012, n. 4404).
“Infatti, ove si ritenesse che solo una approfondita ed esaustiva conoscenza di tutta la documentazione allegata agli atti di gara possa consentire il decorso del termine di impugnazione, verrebbe ad essere frustrata proprio la finalità della disciplina in esame, tesa a contenere in termini ragionevoli e limitati le possibili contestazioni rispetto alle procedure di gara. Inoltre, la decorrenza del termine verrebbe in pratica rimessa alla solerzia o alla inerzia delle parti, con correlata frustrazione di ogni esigenza di certezza in proposito.
Né, ancora, questa lettura può ritenersi passibile di censure di costituzionalità o di contrasto con la normativa comunitaria, atteso che le esigenze di tutela delle ragioni dell’operatore partecipante ad una gara ben possono, e anzi devono, trovare contemperamento nelle esigenze, pure di rango costituzionale(cfr. art. 97 Cost.), di celere conclusione delle procedure di scelta del contraente, nell’ambito di un più ampio contesto di certezza dei rapporti giuridici” (Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2012, n. 3349).
2.2. Oltretutto, la ricorrente con l’accesso effettuato il 6 febbraio 2012 risultava in condizione di avere piena contezza in ordine a tutti gli aspetti della procedura di cui alla presente controversia e quindi ben in grado di predisporre tempestivamente un ricorso giurisdizionale non al buio.
2.3. Ciò induce a dichiarare irricevibile il presente ricorso.
3. L’irricevibilità del ricorso determina anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno, atteso che l’eventuale danno patito è da addebitare esclusivamente alla condotta negligente della medesima ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2012, n. 3349)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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