Giustizia amministrativa

La rinuncia a uno dei motivi di ricorso non può valere a introdurre una modifica del rito che rimetta in termini gli interessati rispetto ad una causa d’inammissibilità ormai cristallizzata.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5191)

«[Q]uesto Collegio non può che ribadire quanto già rilevato con la sentenza del n. 818 del 16 febbraio 2012.
E’ incontestato che il ricorso in primo grado, notificato il 19 giugno 2009, è stato depositato nella segreteria del T.R.G.A. soltanto il 9 luglio 2008, ossia ben oltre il termine dimidiato di quindici giorni, scaduto il 4 luglio 2008.
Né può seriamente confutarsi che il ricorso, avente ad oggetto l’impugnativa di provvedimento d’avvio del procedimento espropriativo, rientri tra le controversie assoggettate al rito speciale di cui all’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ossia tra i “…“…giudizi aventi ad oggetto…b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
La rinuncia a uno dei motivi di ricorso non può valere a introdurre una modifica del rito che rimetta in termini gli interessati rispetto ad una causa d’inammissibilità ormai cristallizzata, perché, come osservato da questa Sezione nella richiamata sentenza n. 818 del 16 febbraio 2012, “…la rinuncia è fatto successivo rispetto alla introduzione del giudizio (come fattispecie che comprende sia la notificazione che il successivo deposito), sicché essa non è in grado, successivamente, né di mutare l’oggetto del giudizio, oramai definito, né di mutare il rito, oramai determinato in funzione della natura non esclusivamente risarcitoria del medesimo, né di consentire la rimessione in termini rispetto a decadenze già verificatesi”.
Né coglie nel segno il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale in ordine all’inapplicabilità del rito speciale ex art. 119 c.p.a. (e prima ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971) con riferimento ai giudizi relativi a domande risarcitorie conseguenti all’annullamento o all’inefficacia di atti di procedure ablative.
Si tratta del principio enunciato con la nota decisione dell’Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n. 9, secondo cui quando il ricorso abbia ad oggetto “…non già l’impugnazione di atti della procedura ablativa sebbene domanda di risarcimento del danno previa declaratoria di illegittimità del comportamento dell’amministrazione in relazione ad occupazione di suolo”, ragioni sia testuali (il riferimento ai soli giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ablatori), sia logico-sistematiche (la specifica ratio acceleratoria, che non sostiene un giudizio risarcitorio), escludono l’applicabilità dell’art. 23 bis.
Tale arresto giurisprudenziale è stato ovviamente recepito dalla successiva giurisprudenza di questa e delle altre Sezioni (vedi, tra le tante, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1482, 16 febbraio 2012, n. 818, 31 luglio 2008, n. 3823, 21 maggio 2007, n. 2582, Sez. V, 5 maggio 2009, n. 2801, Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4123).
Il richiamo di tale orientamento giurisprudenziale non è però pertinente, poiché esso riguarda tutte e solo le controversie che abbiano ad oggetto in via esclusiva un petitum risarcitorio, di accertamento e condanna, secondo quanto evidente proprio dall’esame della richiamata giurisprudenza (il caso sottoposto alla Plenaria con ordinanza di rimessione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 70 del 2 marzo 2007 riguardava, appunto, non già cumulative domande di annullamento di provvedimenti ablatori e di risarcimento dei danni, sebbene una domanda di risarcimento previa declaratoria del fatto giuridico dell’illegittimità dell’occupazione).
Al contrario, nei giudizi di contenuto misto (impugnatorio e di accertamento e condanna), ossia quando sia proposta domanda di annullamento di provvedimenti ablatori e consequenziale domanda di risarcimento del danno, è pacifico che debba trovare applicazione al giudizio il rito speciale ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971, ora disciplinato dall’art. 119 c.p.a., stante la “…’vis actractiva’ dei primi circa la normativa processuale da applicare, senza alcun accertamento circa quale dei provvedimenti impugnati costituisca l’oggetto principale del giudizio, posto che tale individuazione condurrebbe ad una estrema incertezza in sede applicativa, aprendo la via al proliferare delle impugnazioni strumentali” (così Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 84), poiché il tal caso la domanda risarcitoria non è autonoma, sebbene strettamente dipendente dalla domanda di annullamento, di tal ché la tardività dell’impugnazione del provvedimento ablatorio, e quindi la sua irricevibilità, si riflette, in termini d’inammissibilità, anche sulla domanda risarcitoria (Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6218).
Peraltro, l’applicazione del rito speciale è ora sancita, in modo espresso, dall’art. 32 comma 1 seconda parte c.p.a., che, ammesso il cumulo di domande, chiarisce che “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV” (corsivo dell’estensore), laddove l’eccezione ivi enunciata, e quindi la prevalenza del rito speciale sul rito ordinario, riguarda appunto i giudizi di cui all’art. 119 c.p.a., con l’attrazione dell’intero giudizio alla sfera applicativa del rito abbreviato
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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