(Tar Valle d’Aosta, 19 settembre 2012, n. 82)
«Premesso che la ricorrente, risultata idonea in un concorso pubblico, si duole della mancata valutazione in suo favore dei titoli di precedenza vantati (figlio minore a carico e residenza ultradecennale in regione), perché non dichiarati nella domanda di partecipazione;
Rilevato che, nei concorsi per l’assunzione a pubblici impieghi, i titoli di precedenza o di riserva devono essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale dei vincitori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1995 n. 1414);
Considerato, conseguentemente, che non può sussistere per il concorrente – e, quindi, in linea astratta anche per la controinteressata – alcun onere di dichiarare i medesimi, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione (cosa, per altro, non richiesta dal modulo di domanda redatto dall’amministrazione) e che pertanto le dichiarazioni da ritenersi obbligatorie ai sensi del bando sono evidentemente solo quelle riferite ai requisiti di ammissione;
Ritenuta, pertanto, la manifesta fondatezza della relativa doglianza».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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