(Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2012, n. 3470)
«[I]l rispetto delle regole partecipative cristallizzate dalla citata legge n. 241/1990 e della ratio che le anima, impone che la comunicazione di avvio del procedimento venga effettuata in tempo e con modalità tali da consentire la partecipazione influente ed efficace dei soggetti interessati al processo decisionale destinato a sfociare nella determinazione finale potenzialmente lesiva. Ne deriva che il rispetto formale della disciplina di legge non esclude l’effetto invalidante sortito da una condotta amministrativa che, nel suo complesso, finisca per impedire una partecipazione utile da parte del soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato.
Facendo applicazione dei principi ora esposti, si deve convenire con l’appellante per il mancato ossequio […] ai principi ed alle norme in tema di partecipazione e contraddittorio, desumendosi dall’esame degli atti che la comunicazione è stata effettuata quando la decisione era stata nella sostanza già adottata mentre è stato impedito al ricorrente, nonostante l’affidamento consolidato dalla dichiarazione di fattibilità della sua proposta e dal lungo tempo decorso dall’avvio della procedura finalizzata alla concessione, un confronto utile nella fase nevralgica della procedura amministrativa».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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