(Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2012, n. 3570)
«[I]l potere di pianificazione del territorio non può, per se stante, precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto e magari accompagnato e favorito da opere di bonifica, posto che la destinazione agricola ha -di per sé – lo scopo di impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche di precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante» (v. anche Consiglio di Stato, sez. V. 18 settembre 2007, n. 4961).
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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