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violazione di legge

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EXPO 2015: il Consiglio di Stato dichiara irricevibile per tardività il ricorso di primo grado avverso l’aggiudicazione definitiva, da un lato confermando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui – poiché il procedimento di scelta del privato contraente si conclude con l’aggiudicazione, relativamente alla quale il termine per proporre l’impugnazione decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali di tale atto – non può assumere alcun rilievo la conoscenza sopravvenuta di eventuali nuovi vizi (nella fattispecie, asseritamente connessa alle notizie di cronaca in ordine alle indagini penali e alle misure cautelari eseguite per presunti reati commessi anche in occasione della gara di che trattasi), la quale semmai può giustificare la proposizione di motivi aggiunti, ma non consente la riapertura dei termini per proporre l’impugnazione in via principale; dall’altro lato, osservando che – nell’individuazione dei vizi del provvedimento amministrativo nelle tradizionali categorie della violazione di legge, dell’incompetenza e dell’eccesso di potere – non possono assumere rilievo ex se le eventuali condotte illecite (o finanche penalmente rilevanti) poste in essere dai soggetti che abbiano operato per conto della P.A. (se del caso, infatti, tali condotte potranno rilevare sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, ma a condizione che tale vizio trovi “rappresentazione” negli atti impugnati attraverso le sue figure sintomatiche).

(Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143) «In particolare, merita condivisione il primo motivo di entrambi gli appelli, con cui è reiterata l’eccezione di tardività dell’originaria impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. 17.1. In punto di fatto, risulta incontestato che il ricorso di primo grado è stato notificato a controparte ben oltre il trentesimo giorno … Continua a leggere

Sulle ragioni che determinano l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione, sia in generale che, in particolare, per la materia pensionistica.

(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, 19 giugno 2012, n. 2033) «Nel merito del caso in questione, la ricorrente rivendica l’annullamento dell’atto dell’amministrazione eccependo l’eccesso di potere per difetto di motivazione. Con l’avvento dell’art.3 della legge 241/1990 e della legge regionale Sicilia 10/1991, tale vizio si è trasformato da eccesso di potere … Continua a leggere

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