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Soprintendenza

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Autorizzazione paesaggistica: è illegittimo il diniego espresso dal responsabile del procedimento fondato erroneamente sulla ritenuta vincolatività del parere espresso dalla Soprintendenza (dopo il decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, co. 8, d.lgs. n. 42/2004) e sulla conseguente impossibilità di discostarsene, nonché emanato in assenza di un’autonoma valutazione circa la compatibilità paesaggistica dell’opera.

(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 23 ottobre 2015, n. 3034) «L’art.146 c.8. prevede che “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, … Continua a leggere

Sulla decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi degli artt. 47 cod. nav. e 26 del relativo regolamento di esecuzione (nella fattispecie, il C.G.A. ha ritenuto illegittimo il decreto di decadenza da una concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno stabilimento balneare a carattere stagionale, emanato dall’Amministrazione sul duplice rilievo che non fossero state ottemperate le condizioni imposte con la medesima concessione, relativamente all’obbligo di smontaggio della struttura al termine della stagione balneare, e che, per un tempo prolungato, la concessionaria non avesse fatto uso della struttura).

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2015, n. 431) «La società odierna appellante è subentrata nella titolarità della concessione demaniale n. 176 del 2004, successivamente rinnovata sino al 31.12.2013, per la realizzazione e il mantenimento di uno stabilimento balneare a carattere stagionale […]. Con atto notificatole il 30.5.2011 l’Assessorato regionale ha … Continua a leggere

Sopraelevazione del tetto in area vincolata e accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 5, d.lgs. n. 42/2004: se l’altezza di un edificio viene aumentata in misura modesta e l’effetto sul paesaggio non è evidente – in quanto la differenza risulta spalmata sui preesistenti elementi architettonici e non può essere percepita come un’aggiunta o un’incongruenza – il maggior volume non si può definire come “utile”, e di conseguenza non rappresenta un ostacolo all’accertamento di compatibilità (ferma restando, peraltro, la necessità di quantificare il suddetto volume ai fini della determinazione del risarcimento ambientale previsto dal citato art. 167, in quanto la maggiore altezza dei locali costituisce comunque una misura del vantaggio ricavato dal proprietario dell’edificio).

(Tar Lombardia, Brescia, sez. I, ord. 13 gennaio 2015, n. 39) «1. Il ricorrente […], nel corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio […], ha eseguito una serie di opere non previste dal titolo edilizio. 2. Trattandosi di area sottoposta a vincolo paesistico, il ricorrente ha chiesto al Comune l’accertamento di compatibilità ex art. … Continua a leggere

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