Concessioni, Demanio

Sulla decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi degli artt. 47 cod. nav. e 26 del relativo regolamento di esecuzione (nella fattispecie, il C.G.A. ha ritenuto illegittimo il decreto di decadenza da una concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno stabilimento balneare a carattere stagionale, emanato dall’Amministrazione sul duplice rilievo che non fossero state ottemperate le condizioni imposte con la medesima concessione, relativamente all’obbligo di smontaggio della struttura al termine della stagione balneare, e che, per un tempo prolungato, la concessionaria non avesse fatto uso della struttura).

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2015, n. 431)

«La società odierna appellante è subentrata nella titolarità della concessione demaniale n. 176 del 2004, successivamente rinnovata sino al 31.12.2013, per la realizzazione e il mantenimento di uno stabilimento balneare a carattere stagionale […].
Con atto notificatole il 30.5.2011 l’Assessorato regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza da detta concessione ai sensi degli artt. 47 cod. nav. e 26 del relativo regolamento di esecuzione, sul duplice rilievo che non fossero state ottemperate le condizioni imposte con la medesima concessione, relativamente all’obbligo di smontaggio della struttura al termine della stagione balneare, e che per un tempo prolungato non avesse fatto uso della struttura.
2. Proposto ricorso avverso il successivo decreto di decadenza, recante l’obbligo di ripristino e di sgombero, deducendo la violazione dell’art. 2 della l. r. 15/2005 e l’eccesso di potere sotto vari profili – in particolare, sostenendo di avere titolo in forza di tale previsione normativa a mantenere la struttura anche per tutto il periodo invernale – il Tar lo ha respinto ritenendo che, sulla base delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, vi fosse comunque l’obbligo di smontare la struttura alla fine della stagione balneare.
3. Con il presente appello è impugnata la sentenza, deducendone l’erroneità sotto vari profili.
3.1. Si insiste, in particolare, sulla già dedotta violazione dell’art. 2 della l.r. 15/2005 che consentirebbe il mantenimento della struttura anche per il periodo invernale, dispensando dal chiedere nuovamente alle autorità competenti il rinnovo delle concessioni e/o delle autorizzazioni, essendo sufficiente la sola comunicazione di prosecuzione dell’attività, inoltrata dall’appellante in data 1.10.2007.
3.2. Si sostiene altresì che la temporanea chiusura della struttura balneare, solamente per l’anno 2010, per un motivo non imputabile al suo titolare, non integrerebbe il presupposto del non uso prolungato.
3.3. Costituitosi solo formalmente l’Assessorato, nella camera di consiglio del 7.5.2014 è stata accolta la domanda cautelare e, all’udienza pubblica del 15.4.2015, la causa è passata in decisione.
4. L’appello è fondato, per le seguenti ragioni.
4.1. Va premesso che l’interesse alla decisione, sulla sorte di una concessione demaniale avente in origine scadenza al 31.12.2013, si giustifica alla luce del rinnovo della concessione stessa, fino al 31.12.2015, disposto con atto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente del 25.7.2014. Né tale rinnovo determina peraltro la cessazione della materia del contendere, nella misura in cui è espressamente considerato e fatto salvo, nella motivazione, l’esito del presente giudizio, sul presupposto evidentemente che l’amministrazione non abbia inteso intervenire in autotutela sul decreto di decadenza, non annullandolo e neppure revocandolo.
4.2. Ciò premesso, quanto alla prima delle ragioni poste alla base della decadenza, legata al mantenimento della struttura balneare al di là della stagione estiva, si discute sulla portata applicativa della l. reg. 15/2005, che reca Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
4.3. Se l’art. 1 di detta legge prevede, in linea generale, che la concessione di beni demaniali marittimi possa essere rilasciata – tra l’altro, per quanto più rileva in questa sede – per la gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative (v. co. 1, lett. a); l’art. 2 -rubricato Periodo di gestione degli stabilimenti balneari – stabilisce che La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell’anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente competente per territorio con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.
Sembra evidente come il legislatore regionale abbia così voluto estendere la validità temporale dei titoli, concessori e autorizzatori, posseduti dal soggetto richiedente, sottraendo alle amministrazioni competenti il potere di subordinare l’assenso al prolungamento dell’attività, per tutto l’anno, a una valutazione di tipo discrezionale (v. già, in questo senso, sebbene con accenti diversi, CGA, n. 267/2015 e Tar Palermo, n. 1543/2013).
E’ probabile che la finalità, cui una simile previsione è preordinata, sia quella di incentivare l’attività turistica, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda, per un verso consentendo all’impresa di mantenere la struttura per tutto l’anno, per altro verso rendendo più “comoda” la fruizione del lido marino da parte dell’utenza.
4.4. Il Collegio non ignora come, astrattamente considerando, possano ipotizzarsi interessi configgenti con tale finalità turistico-ricreativa, interessi legati in particolare alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, e come un esame superficiale e atomistico dell’art. 2 potrebbe far apparire questi ultimi come ingiustificatamente del tutto recessivi, facendo sorgere, in una simile prospettiva, più di un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma regionale.
Sennonché, reputa il Collegio che la disposizione in esame debba pur sempre essere collocata in un sistema normativo generale nel quale il rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche è rimesso, a monte, alla prudente valutazione delle autorità competenti, chiamate a contemperare (e a bilanciare) i diversi interessi in gioco; e dove l’art. 2 realizza, quindi, solamente un’estensione temporale di tali titoli, sul presupposto, però, del loro valido rilascio.
4.5. Sicché, quel che è vincolato, per effetto dell’art. 2, è (solo) il prolungamento dell’efficacia dei titoli, per tutto il periodo dell’anno, ma non il loro ottenimento che resta soggetto al prudente apprezzamento delle autorità competenti. Anzi, il vincolo temporale prescritto dalla normativa regionale parrebbe, piuttosto, responsabilizzare ulteriormente le amministrazioni in sede di rilascio (e di rinnovo) delle concessioni e delle autorizzazioni, imponendo loro un esame ancora più rigoroso dei presupposti di legge e degli interessi correlati, ben sapendo che un eventuale assenso produrrà verosimilmente effetti per tutto il periodo dell’anno e non solo per la stagione estiva.
4.6. Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere come la prosecuzione dell’attività, con il mantenimento della struttura, comunicata dalla ricorrente fosse una conseguenza di legge che non richiedeva il rilascio di nuovi o ulteriori titoli concessori e/o autorizzatori.
In ogni caso, anche diversamente opinando e in particolare sostenendo la tesi opposta, la normativa regionale di cui alla l.r. 15/2005 era tale da scriminare, quanto meno in chiave putativa, la condotta del concessionario.
5. Quanto al “non uso” della struttura, posto quale ulteriore ragione a fondamento della decadenza dalla concessione, deve ritenersi – sulla scorta di quanto allegato dal ricorrente e non contestato da controparte – che una simile circostanza si sia verificata per un tempo relativamente contenuto – il solo 2010, dopodiché l’attività è ripresa – e per una causa, un incendio verificatosi il 13.11.2009, che si assume non fosse imputabile alla responsabilità del concessionario ma a forza maggiore.
Sicché, anche sotto questo profilo, la misura della decadenza non si giustifica.
6. Ne consegue, per tali ragioni e in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’atto di decadenza
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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