(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 19 giugno 2015, n. 1424)
«[C]ome risulta dalle precedenti statuizioni di questa sezione sulla vicenda, si ritiene che in capo alla commissione di gara non sussistesse la necessaria serenità di giudizio per effettuare la valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti.
E’ stato, invero, affermato dalla recente giurisprudenza formatasi in relazione all’interpretazione dell’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, che non è esclusa la possibilità di nominare una nuova commissione, se ciò possa essere garanzia di maggiore serenità di giudizio: “Lo scopo perseguito dall’art. 84 comma 1, d.lg. 2 aprile 2006 n. 163 nel disporre che, nel caso di rinnovo delle operazioni di gara pubblica, le stesse devono essere affidate alla originaria commissione, è evitare la dispersione del patrimonio di conoscenze e valutazioni legittimamente maturate dalla stessa nella fase pregressa in nome di un principio di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa, nonché giudizi differenziati nei confronti dei concorrenti, ma la disposizione non vieta la sostituzione della commissione là dove la nomina di una nuova sia garanzia di serenità di giudizio”(cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409; 29 luglio 2013, n. 3977).
“Nella generalità dei procedimenti di tipo concorsuale (nella specie, gara pubblica per l’affidamento di un appalto servizi) non può ritenersi che la composizione della commissione rappresenti per il concorrente un dato sempre neutro ed irrilevante, potendo al contrario lo stesso legittimamente avere interesse a non essere valutato da una determinata commissione piuttosto che da un’altra paventando una alterazione dalle regole di imparzialità che debbono governare le operazioni di valutazione tecnica dei concorrenti” (Tar Umbria, 7 novembre 2014, n. 539).
“Il favor per la continuità delle operazioni di valutazione trova un limite nell’applicazione del principio di imparzialità – di cui sono espressione il comma 6 del medesimo art. 84, e l’art. 51, n. 1, c.p.c. – da compiere in relazione alle caratteristiche della valutazione demandata alla commissione di gara, alle modalità con le quali è stata effettuata ed alle circostanza nelle quali debba essere rinnovata” (Cons. Stato, sez. III, ord. 19 marzo 2015, n. 1260).
Deve ricordarsi, invero, che, nella fattispecie all’esame del collegio, l’istante era stata esclusa dalla pregressa fase di gara per un difetto di requisito tecnico, poi rivelatosi (a seguito di verificazione) insussistente, tanto da condurre all’annullamento in autotutela dell’esclusione, alla conseguente pronuncia di dichiarazione di cessata materia del contendere (cfr. la sentenza di questa sezione n. 2586/2014, succitata, con cui, affermata la manifesta negligenza dell’amministrazione nella vicenda, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti) e alla continuazione della gara, poi sfociata nel presente contenzioso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, con assorbimento delle altre censure attinenti ai giudizi della Commissione, il ricorso va accolto, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la rivalutazione delle offerte tecniche delle concorrenti da parte di una commissione individuata dalla stazione appaltante in integrale diversa composizione rispetto a quella precedente».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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