(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 23 ottobre 2015, n. 3034)
«L’art.146 c.8. prevede che “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.”
Con riferimento ai suindicati rilievi, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, decorso il termine di quarantacinque giorni, il parere della Soprintendenza perde il carattere della vincolatività, degradando a parere meramente obbligatorio: onde, per un verso, non sarebbe precluso alla Soprintendenza di formularlo tardivamente, ma l’Amministrazione procedente dovrebbe acquisirlo criticamente e motivatamente, potendo anche concretamente discostarsi (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. III, 22 aprile 2015, n. 2267; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2136; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29-06-2015, n. 501; TAR Salerno, sez. I, 3 marzo 2015, n. 474; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29-06-2015, n. 501).
Tale orientamento risulta coerente con la preesistente disciplina che attribuiva carattere perentorio al termine riconosciuto alla Soprintendenza per procedere all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica reso dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 82 del d.P,R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’ art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; invero, l’evoluzione normativa, che ha trasformato l’atto di controllo annullatorio in una forma di cogestione del vincolo, non ha, in realtà, inciso sulla perentorietà del termine entro il quale l’atto di esercizio del relativo potere può e deve essere adottato.
Piuttosto, il legislatore ha trovato un adeguato punto di equilibrio fra l’esigenza di assicurare, da un lato, una tutela pregnante a un valore di rilievo costituzionale quale la tutela del paesaggio e l’esigenza – parimenti di rilievo costituzionale – di garantire, dall’altro, in massimo grado la certezza e la stabilità dei rapporti.
Effettuata tale premessa, nella specie basti rilevare che:
– in data 30.12.2013 con verbale n.36 – parere 314, la Commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica, attestando la conformità del progetto ai sensi dell’art.105 NTA PPTR ;
– con il provvedimento di diniego impugnato il responsabile del procedimento si è limitato a prendere atto della nota con la quale la Soprintendenza ha espresso parere contrario all’intervento rilevando pertanto l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.
Facendo applicazione dei principi innanzi espressi, appare del tutto evidente che il gravato diniego espresso dal responsabile del procedimento risulta fondato erroneamente sulla ritenuta vincolatività del parere espresso dalla Soprintendenza e sulla conseguente impossibilità di discostarsene, nonchè emanato in assenza di alcuna autonoma valutazione circa la compatibilità paesaggistica dell’opera (compatibilità che peraltro era stata valutata positivamente dalla Commissione locale per il paesaggio).
In conclusione il ricorso, sotto tale assorbente profilo, deve essere accolto».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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