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silenzio-rigetto

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L’impresa partecipante alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico non ha l’onere di impugnare il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull’informativa ex art. 243 bis d.lgs. n. 163/2006: l’inerzia al riguardo nulla aggiunge all’assetto di interessi previsto nel provvedimento principale e da punto di vista sostanziale ha contenuto meramente confermativo che, non essendo foriero di autonomi effetti lesivi, non è suscettibile di doverosa impugnazione.

(Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3203) «Con il secondo motivo di gravame è stato censurato il mancato scrutinio da parte del Giudice di primo grado della eccezione che l’impugnazione del silenzio serbato sulla informativa ex art. 243 bis del d. lgs. n. 163/2006 senza la formulazione di specifiche censure al riguardo … Continua a leggere

Ricorso gerarchico: il decorso del termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto non ha effetti sostanziali (non concreta, cioè, alcun provvedimento amministrativo fittizio), sicché – una volta formatosi detto silenzio – l’Amministrazione non perde la facoltà di decidere e il privato può scegliere tra l’immediato ricorso in sede giurisdizionale (o straordinaria) contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza, e il successivo ricorso giurisdizionale contro l’eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva.

(Tar Piemonte, sez. II, 20 giugno 2014, n. 1100) «Sostiene anzitutto l’Avvocatura che il ricorso […] avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Posto che, a norma dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso gerarchico “si intende respinto a tutti gli effetti” decorso il termine … Continua a leggere

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