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obbligo di dichiarare

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Poiché l’art. 38, co. 1, lett. m-quater, d.lgs. n. 163/2006 è volto ad impedire la contestuale partecipazione ad una gara di soggetti facenti capo, in varie forme non tipizzate (né tipizzabili) dalla legge, ad un unico centro decisionale, il soggetto che sia socio di maggioranza di una società e, allo stesso tempo, rivesta l’incarico di direttore tecnico di altra società partecipante alla medesima gara di appalto, ha l’obbligo di dichiarare tale fonte di collegamento sostanziale tra le imprese (nella fattispecie, il Tar ha evidenziato la rilevanza e l’influenza della figura del direttore tecnico nell’ambito della concreta pianificazione operativa di un’impresa, in particolare in relazione alla specifica e puntuale enucleazione delle condizioni offerte alla committenza).

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3324) «Il Collegio osserva che l’art. 38, comma I, lett. m-quater), D.Lgs. 163/2006 impone l’esclusione dalle procedure volte all’affidamento di appalti pubblici dei “soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura … in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se … la … Continua a leggere

Atteso che l’art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rende evidente l’intento del legislatore di estendere alla materia dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto anche gli effetti – di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna – conseguenti al sopravvenire di una pronuncia di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o di estinzione del reato ex art. 445, co. 2, c.p.p., deve coerentemente concludersi per l’inesistenza di un obbligo di dichiarare la stessa condanna, in quanto da tale dichiarazione non potrebbe comunque sortire alcuna conseguenza sul piano procedimentale.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 736) «Certamente se, in linea generale, le false dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, relativamente all’assenza di sentenze penali di condanna, si configurano come causa autonoma di esclusione dalla procedura comparativa, nondimeno deve concordarsi con il primo giudice che l’art. … Continua a leggere

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