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La decisione sul ricorso gerarchico non assorbe i provvedimenti di primo grado ma accede ad essi, con la conseguenza che il giudice amministrativo, una volta riscontrato un vizio nella decisione gerarchica, può sindacare direttamente questi ultimi atti (in altri termini, il giudice ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità formale del procedimento di secondo grado, ma entrando anche nel merito della fondatezza sostanziale, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell’organo sottordinato); inoltre, in sede di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che ha deciso un precedente ricorso gerarchico, risulta preclusa la possibilità di far valere motivi di gravame diversi da quelli formulati con l’impugnazione amministrativa, salvo il caso di motivi che attengano a vizi inerenti solamente alla decisione pronunciata dall’autorità gerarchica.

(Tar Lombardia, Milano, sez. III, 16 febbraio 2017, n. 394) «Sia in dottrina sia in giurisprudenza si fronteggiano due tesi: la prima secondo la quale la decisione sul ricorso gerarchico sostituisce il provvedimento a base dello stesso, l’altra secondo cui la decisione sul ricorso gerarchico accede (ma non sostituisce) il provvedimento impugnato. Tali diverse tesi … Continua a leggere

Sull’impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, alla stregua di quanto disposto -in applicazione dell’art. 125 della Costituzione- dal Codice del processo amministrativo (art. 100).

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 759) «[I]l Collegio ritiene di dover sottolineare, in primo luogo, non solo la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche l’effetto devolutivo pieno che – ad avviso del Collegio stesso – deve riconoscersi quando, … Continua a leggere

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