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istanza di condono

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Non osta alla possibilità di qualificare un’opera quale intervento di ristrutturazione edilizia il fatto che la stessa determini un aumento di volumetria, come si evince dall’art. 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a modifiche del volume, così ammettendo che i medesimi interventi possano fra l’altro determinare aumenti di volumetria (nella fattispecie, il Tar ha perciò statuito che l’intervento in esame – pur avendo determinato un aumento della superficie lorda di pavimento e, quindi, della volumetria complessiva – può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia, in quanto diretto alla trasformazione di un locale interrato da deposito a locale con permanenza di persone, in linea con la definizione contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”).

(Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21 gennaio 2015, n. 246) «Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il Comune […] avrebbe errato nella qualificazione dell’abuso oggetto dell’istanza di condono, avendolo qualificato quale intervento di nuova costruzione da ascrivere alla tipologia 1, di cui alla tabella allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, in luogo … Continua a leggere

Nell’impianto della l. n. 47/1985, il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono è collegato ad una condizione di effettività, ossia alla concreta possibilità da parte del Comune di esaminare nel merito la domanda: è dunque il mancato esercizio di questo potere che viene sanzionato con la decadenza per il decorso del termine stabilito, tutte le volte in cui (e nei limiti in cui) esso si rivela sostanzialmente ingiustificabile.

(Tar Calabria, Reggio Calabria, 17 luglio 2013, n. 470) «Il Comune […], nel costituirsi in giudizio, ha eccepito [….] l’inammissibilità del ricorso, in quanto non potrebbe ritenersi formato il silenzio – assenso in relazione alle istanze di condono presentate dalla controinteressata. Ciò in ragione del fatto che [l’istante, odierna controinteressata] ha dichiarato che l’ultimazione dell’edificio … Continua a leggere

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