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intervento di nuova costruzione

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Per rientrare nel regime di cd. edilizia libera la pergotenda deve essere in materiale plastico e retrattile e non deve determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio, così da non presentare caratteristiche tali da costituire una “nuova costruzione” (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che fosse stata snaturata la funzione della pergotenda, in quanto la pergotenda non era utilizzata per le finalità proprie ed ampliava di fatto la superficie dell’attività commerciale).

(Tar Campania, Napoli, sez. III, 25 gennaio 2022, n. 479) «[S]econdo la condivisibile giurisprudenza dominante “in materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di cd. edilizia libera, si individuano nel fatto che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale … Continua a leggere

Non osta alla possibilità di qualificare un’opera quale intervento di ristrutturazione edilizia il fatto che la stessa determini un aumento di volumetria, come si evince dall’art. 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a modifiche del volume, così ammettendo che i medesimi interventi possano fra l’altro determinare aumenti di volumetria (nella fattispecie, il Tar ha perciò statuito che l’intervento in esame – pur avendo determinato un aumento della superficie lorda di pavimento e, quindi, della volumetria complessiva – può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia, in quanto diretto alla trasformazione di un locale interrato da deposito a locale con permanenza di persone, in linea con la definizione contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”).

(Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21 gennaio 2015, n. 246) «Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il Comune […] avrebbe errato nella qualificazione dell’abuso oggetto dell’istanza di condono, avendolo qualificato quale intervento di nuova costruzione da ascrivere alla tipologia 1, di cui alla tabella allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, in luogo … Continua a leggere

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