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integrazione postuma della motivazione

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Sull’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione anche dopo l’introduzione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in considerazione altresì delle regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto eurounitario e della circostanza che, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il difetto di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico da sollevarsi d’ufficio.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592) «La possibilità di una tale integrazione è stata, in verità, sempre esclusa dalla giurisprudenza amministrativa prevalente poiché «senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustrati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle «risultanze dell’istruttoria», non … Continua a leggere

Sulle ragioni che determinano l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione, sia in generale che, in particolare, per la materia pensionistica.

(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, 19 giugno 2012, n. 2033) «Nel merito del caso in questione, la ricorrente rivendica l’annullamento dell’atto dell’amministrazione eccependo l’eccesso di potere per difetto di motivazione. Con l’avvento dell’art.3 della legge 241/1990 e della legge regionale Sicilia 10/1991, tale vizio si è trasformato da eccesso di potere … Continua a leggere

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