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fase di esecuzione

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L’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 (che prevede il potere del Prefetto di disporre la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione, anche nei casi in cui sia stata emessa un’informativa antimafia interdittiva) mira principalmente a tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale già instaurato, senza gravare l’Amministrazione dell’onere di espletare una nuova gara, e, quindi, mira a salvaguardare l’attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa: in particolare, è perciò rimessa al Prefetto l’individuazione degli appalti che è opportuno completare (secondo i criteri di indifferibilità per la tutela di diritti fondamentali e la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici) e il riferimento alla fase dell’“esecuzione” è da intendersi, nel senso proprio giuridico, come fase successiva a quella di stipula del contratto e non in quello, meramente empirico, di materiale inizio della prestazione.

(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 gennaio 2016, n. 1) «[La ricorrente], per il tramite dei Commissari straordinari nominati dal Prefetto […] con provvedimento del 21 maggio 2015, impugna l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune […], con importo a … Continua a leggere

La cd. clausola sociale inserita nella lex specialis di gara deve essere interpretata non come un requisito di partecipazione (dalla cui inosservanza discenderebbe un effetto automaticamente e rigidamente escludente dalla gara), ma come un impegno – che grava sull’aggiudicatario nella fase dell’esecuzione del servizio – ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6) «[A]ppare opportuno, in via pregiudiziale, meglio analizzare la lex specialis di gara ed, in particolare, di determinare l’esatto significato da attribuire alla c.d. “clausola sociale” inserita nell’art. 15 del Capitolato generale dell’appalto, in base al quale – in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’art. 4 … Continua a leggere

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