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Sulla partecipazione alle gare pubbliche dell’impresa assoggettata a concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.: nella regola generale, per cui l’impresa sottoposta a procedura concorsuale non partecipa alle gare pubbliche, se ne inscrive una speciale di segno opposto, per cui l’impresa assoggettata a quella particolare procedura che è il concordato con continuità può partecipare; la regola speciale soffre poi eccezioni che per contenuto riportano alla regola generale, ma eccezioni rimangono, con la conseguenza che, in base all’art. 11 delle preleggi, i casi non espressamente previsti andranno decisi estendendo la regola speciale, che ammette la partecipazione (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che la controinteressata – in quanto assoggettata a concordato nelle more della procedura di gara, ovvero dopo la domanda di partecipazione e prima dell’aggiudicazione definitiva – potesse partecipare alla gara, presentando le garanzie di cui al comma 5 dell’art. 186-bis e, in particolare, la dichiarazione di impegno, nel caso di specie legittimamente proveniente da un membro del RTI).

(Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 92) «[N]ella fattispecie si è di fronte ad un concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis l. fall., qualificato tale in base al provvedimento del Giudice competente […]. 8. Ciò posto, va richiamato il contenuto delle norme applicabili, ovvero dei commi 4, 5 e … Continua a leggere

E’ illegittima l’esclusione dalla gara fatta discendere dalla mera presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un’impresa creditrice della concorrente esclusa: infatti, l’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – nella parte in cui commina l’esclusione dalle gare pubbliche non soltanto a coloro “che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo” (salvo quello c.d. “con continuità aziendale”, ex art. 186-bis l. fall.), ma anche a coloro “nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni” – non si può interpretare nel senso di attribuire rilievo, a tali fini, alla mera presentazione di un’istanza di fallimento di un privato che assuma di essere creditore dell’impresa asseritamente insolvente, prima che tale istanza abbia avuto alcun vaglio da parte dell’Organo pubblico giurisdizionale.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 23 aprile 2015, n. 363) «Il primo motivo di appello deduce “violazione falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 7 e 15 R.D. n. 267/1942”; in subordine, “questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4 24, … Continua a leggere

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