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effetto caducante

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Anche in presenza di offerte economiche già conosciute è possibile rinnovare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, atteso che le offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate nuovamente, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2014, n. 4514) «[I]l Collegio non condivide la decisione cui perviene il giudice di primo grado, laddove annulla gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara. Al riscontro dell’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve, infatti, conseguire l’annullamento dell’intera gara (Cons. Stato, VI, 8 marzo … Continua a leggere

Il Tar Campania ritiene che – una volta che sia stato garantito il contraddittorio, sia pure attraverso lo strumento dell’opposizione di terzo – non sussiste più l’onere di impugnare gli atti consequenziali (per effetto dei quali i terzi avevano assunto la posizione di titolari di un diritto autonomo), ovvero, in alternativa, di integrare il contraddittorio in relazione all’originario giudizio contro l’atto presupposto.

(Tar Campania, Napoli, sez. VII, 14 ottobre 2013, n. 4627) «Il Collegio non ignora che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dal commissario ad acta “Il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dell’atto presupposto esime dall’onere di impugnare l’atto consequenziale, al quale si estende l’effetto caducante derivante dall’annullamento dell’atto presupposto, non può trovare applicazione nel … Continua a leggere

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