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contrarius actus

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L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità, e a tale istituto non si può ricorrere oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell’atto; inoltre, l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036) «Premesso che ai fini dell’inquadramento di un atto amministrativo non assume rilievo dirimente l’autoqualificazione datane dall’amministrazione emanante, dovendosi invece aver riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita, si osserva che l’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di … Continua a leggere

Il termine di impugnazione di trenta giorni ex art. 120 c.p.a. non si applica al giudizio avverso il provvedimento di annullamento in autotutela che assuma la veste di contrarius actus in termini esclusivamente “formali” ma non “sostanziali”, attesa l’impossibilità dello stesso provvedimento di incidere fattivamente e concretamente sulle modificazioni della situazione reale già intervenute, rimuovendole.

(Tar Lazio, Roma, sez. I Ter, 20 marzo 2012, n. 2683) «[L]a prescrizione dell’art. 120 in argomento trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di garantire celerità in relazione alla definizione di procedure caratterizzate da un particolare interesse pubblico, ossia di procedure che – presupponendo la necessità di sopperire a precise e determinate carenze di beni … Continua a leggere

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