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commissione esaminatrice

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Le prove orali dei concorsi pubblici devono svolgersi in un’aula o sala aperta al pubblico, accessibile a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati (sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti), atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione.

(Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1627) «Con il terzo motivo di censura, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittimo l’operato della commissione esaminatrice che ha precluso l’accesso ai candidati non ancora esaminati, all’aula di svolgimento della prova orale, con conseguente violazione del … Continua a leggere

La produzione di pareri pro veritate, da parte del ricorrente non ammesso alla prova orale degli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, può sostenere la tesi dell’errore valutativo della commissione esaminatrice soltanto quando tali pareri fanno registrare un considerevole discostamento dal giudizio espresso dalla stessa commissione.

(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 settembre 2013, n. 1970) «Secondo consolidata giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi … Continua a leggere

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