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codice di procedura civile

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L’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, co. 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 79, co. 3, c.p.a.), ma anche dell’art. 624, co. 1, c.p.c. ovvero dell’art. 337, co. 2, c.p.c., e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., posto che non si ravvisano ostacoli logico giuridici a tale estensione (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha ritenuto preferibile disporre la sospensione del giudizio di ottemperanza in attesa dell’esito della pregiudiziale controversia civile in corso, al fine di una più esaustiva pronuncia conclusiva del giudizio di esecuzione).

(Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 806) «In diritto il Collegio osserva quanto segue – in adesione ai principi elaborati sui punti controversi da consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742; Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 3; Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2; … Continua a leggere

Anche nel processo amministrativo, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo deve essere formulata nel primo atto difensivo, anche ove si tratti di una memoria di costituzione breve (ossia, fondamentalmente di stile).

(Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468) «Con il primo motivo di diritto, il Comune […] lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 166 e 167 c.p.c. e all’art. 23 della legge n. 1034 del 1971. Viene cioè censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto … Continua a leggere

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