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clausola sociale

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E’ illegittimo l’obbligo di integrale riassorbimento del personale in quanto la clausola sociale, oggi espressamente prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, per come interpretata dalla giurisprudenza, può obbligare l’appaltatore subentrante unicamente ad assumere in via prioritaria i lavoratori che operavano alle dipendenze dell’impresa uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impesa prescelta.

(Tar Calabria, Reggio Calabria, 15 marzo 2017, n. 209) «La tesi dedotta in giudizio dalla parte ricorrente è che l’importo complessivo posto a base di gara sia economicamente insostenibile e che il maggior punto di criticità sia rappresentato dal costo del personale. Il costo per il solo personale a tempo indeterminato è complessivamente pari ad … Continua a leggere

Siccome i requisiti collegati all’esperienza potrebbero rappresentare un ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi operatori, è la richiesta di servizi analoghi o di un fatturato specifico che deve essere giustificata, perché – seppure è apprezzabile la finalità di rassicurare oggettivamente la stazione appaltante circa l’affidabilità del contraente – non è comunque possibile perseguire questo obiettivo attraverso strumenti anticoncorrenziali (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto immune da irragionevolezza la decisione della stazione appaltante di non richiedere – come pre-requisito – il possesso di un’esperienza pluriennale nel settore o il preventivo espletamento del servizio per un importo minimo, tenendo presente anche l’obbligo di assorbimento del personale alle dipendenze del gestore uscente, che assicura anche una certa continuità nell’espletamento di mansioni delicate ma considerate prive di un elevato spessore tecnico-specialistico).

(Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 febbraio 2015, n. 195) «Con il primo motivo parte ricorrente si duole della totale assenza, in capo al Consorzio aggiudicatario e alle due Cooperative esecutrici, di esperienza specifica nel settore, malgrado si riveli indispensabile per garantire una corretta esecuzione del servizio. L’Azienda Ospedaliera avrebbe indebitamente omesso di compiere sul … Continua a leggere

La cd. clausola sociale inserita nella lex specialis di gara deve essere interpretata non come un requisito di partecipazione (dalla cui inosservanza discenderebbe un effetto automaticamente e rigidamente escludente dalla gara), ma come un impegno – che grava sull’aggiudicatario nella fase dell’esecuzione del servizio – ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6) «[A]ppare opportuno, in via pregiudiziale, meglio analizzare la lex specialis di gara ed, in particolare, di determinare l’esatto significato da attribuire alla c.d. “clausola sociale” inserita nell’art. 15 del Capitolato generale dell’appalto, in base al quale – in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’art. 4 … Continua a leggere

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