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autorizzazione paesaggistica in sanatoria

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Il mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto per l’emanazione del parere della Soprintendenza in relazione alla sanatoria di abuso edilizio ricadente su area vincolata: a) consente all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’amministrazione; b) non rende illegittimo il parere tardivo; c) comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve far riferimento motivato al parere emesso dall’organo statale, sia pure dopo il superamento del termine fissato dall’art. 167, co. 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935) «[S]i deve ricordare che l’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo aver ricordato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli … Continua a leggere

La circostanza che l’intervento edilizio abbia prodotto aumenti di superfici e di volumi esclude che possa trattarsi di un abuso cd. minore e rende di per sé inammissibile l’autorizzazione paesaggistica postuma, essendo chiaro, sul punto, l’art. 167, co. 4, d.lgs. n. 42/2004; del resto, afferma il Tar Campania, la previsione di cui al menzionato art. 167, co. 4, assume un indubbio carattere restrittivo e di rigore sanzionatorio, in ossequio all’esigenza di elevare e potenziare il livello effettivo di salvaguardia del bene paesaggio, assistito da protezione di rango costituzionale, sicché – con una scelta non censurabile in quanto coerente con l’accentuato profilo costituzionale dell’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio – il legislatore italiano ha intenzionalmente differenziato la disciplina in materia di accertamento postumo di conformità degli interventi effettuati in assenza o in difformità dal titolo, a seconda che il bene da tutelare sia l’ordinato assetto del territorio per i profili urbanistici ed edilizi ovvero per i profili attinenti la tutela del paesaggio.

(Tar Campania, Napoli, sez. III, 24 marzo 2015, n. 1718) «Va chiarito in via preliminare che la circostanza per la quale l’intervento è stato effettuato su area sita in zona esterna al Piano Territoriale Paesistico […], circostanza peraltro confermata dalla stessa Soprintendenza, è, nel caso specifico priva di concreta rilevanza, assumendo rilievo comunque la presenza … Continua a leggere

Il d.lgs. n. 259/2003 ha disciplinato un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari – che è destinato a prevalere unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al d.p.r. n. 380/2001 – restando salva invece la piena applicabilità delle norme a tutela paesaggistica, sicché è legittimo il rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativamente ad un traliccio avente funzione di sostegno di impianti per radiotrasmissione, fondato sull’incompatibilità paesaggistica dell’intervento in questione (date anche le dimensioni del traliccio, nell’ordine di 20 metri di altezza).

(Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2014, n. 96) «[E’] necessario ricordare e precisare come alla base dell’atto di diniego impugnato con il ricorso in primo grado vi fosse una richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, presentata dalla proprietà a norma dell’art. 181, co. 1 quater, del d.lgs. 42/2004, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio … Continua a leggere

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