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art. 86 d.lgs. n. 259/2003

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Il d.lgs. n. 259/2003 ha disciplinato un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari – che è destinato a prevalere unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al d.p.r. n. 380/2001 – restando salva invece la piena applicabilità delle norme a tutela paesaggistica, sicché è legittimo il rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativamente ad un traliccio avente funzione di sostegno di impianti per radiotrasmissione, fondato sull’incompatibilità paesaggistica dell’intervento in questione (date anche le dimensioni del traliccio, nell’ordine di 20 metri di altezza).

(Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2014, n. 96) «[E’] necessario ricordare e precisare come alla base dell’atto di diniego impugnato con il ricorso in primo grado vi fosse una richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, presentata dalla proprietà a norma dell’art. 181, co. 1 quater, del d.lgs. 42/2004, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio … Continua a leggere

Data l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, sono da ritenersi illegittime le limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile estese ad intere ed ampie porzioni del territorio comunale, poste in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

(Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 27 giugno 2012, n. 228) «[L’]art. 86 comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione … Continua a leggere

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