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art. 84 d.lgs. n. 163/2006

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L’art. 84 d.lgs. n. 163/2006 non vieta la sostituzione della commissione, se ciò possa essere garanzia di maggiore serenità di giudizio, né può ritenersi che la composizione della commissione rappresenti per il concorrente un dato sempre neutro ed irrilevante, potendo lo stesso legittimamente avere interesse a non essere valutato da una determinata commissione piuttosto che da un’altra (in considerazione delle particolarità del caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la rivalutazione delle offerte tecniche delle concorrenti da parte di una commissione individuata dalla stazione appaltante in integrale, diversa composizione rispetto a quella precedente).

(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 19 giugno 2015, n. 1424) «[C]ome risulta dalle precedenti statuizioni di questa sezione sulla vicenda, si ritiene che in capo alla commissione di gara non sussistesse la necessaria serenità di giudizio per effettuare la valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti. E’ stato, invero, affermato dalla recente giurisprudenza formatasi in relazione … Continua a leggere

Per il Tar Lazio, alla commissione giudicatrice deve essere necessariamente demandata soltanto la valutazione delle offerte tecniche (mentre, nella propria autonomia organizzativa, la Stazione appaltante può rimettere ad altri organi la valutazione delle offerte economiche).

(Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 28 giugno 2013, n. 6459) «La questione di merito sarebbe […] se, nel caso di una aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, la commissione giudicatrice istituita ai sensi dell’art. 84 cod. contr. pubbl. debba, anche, necessariamente occuparsi della valutazione delle offerte economiche, ovvero se possa limitarsi alla valutazione … Continua a leggere

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