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art. 40 l. n. 47/1985

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Ai fini del risarcimento del danno, l’esclusione della possibilità di utilizzazione economica di un immobile – avvenuta nelle more tra la formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono di cui trattasi e la molto successiva adozione del provvedimento espresso di rilascio della concessione in sanatoria – è ascrivibile al comportamento dell’Amministrazione (e non alla mera volontà della parte privata, che non ha proseguito i già realizzati lavori e non ha locato o venduto gli immobili realizzati, in applicazione di principi di comune e normale prudenza e diligenza, sussistendo il rischio di negativa conclusione del procedimento, anche mediante revoca del provvedimento tacito formatosi).

(Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63) «Osserva la Sezione che la impugnata sentenza è basata sul sostanziale assunto che, poiché con la citata sentenza n. 763/1999 era stato affermato che la decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso sulla istanza di sanatoria di cui trattasi era cominciata dalla data … Continua a leggere

Nell’impianto della l. n. 47/1985, il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono è collegato ad una condizione di effettività, ossia alla concreta possibilità da parte del Comune di esaminare nel merito la domanda: è dunque il mancato esercizio di questo potere che viene sanzionato con la decadenza per il decorso del termine stabilito, tutte le volte in cui (e nei limiti in cui) esso si rivela sostanzialmente ingiustificabile.

(Tar Calabria, Reggio Calabria, 17 luglio 2013, n. 470) «Il Comune […], nel costituirsi in giudizio, ha eccepito [….] l’inammissibilità del ricorso, in quanto non potrebbe ritenersi formato il silenzio – assenso in relazione alle istanze di condono presentate dalla controinteressata. Ciò in ragione del fatto che [l’istante, odierna controinteressata] ha dichiarato che l’ultimazione dell’edificio … Continua a leggere

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