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art. 37 comma 6 d.lgs. n. 163/2006

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Si ha raggruppamento misto sia quando, se possibile, si crea un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale per eseguire i lavori della categoria prevalente, sia quando le parti danno vita ad un raggruppamento di tipo orizzontale per eseguire i lavori scorporabili.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 22 dicembre 2015, n. 739) «Come è noto per l’articolo 37, comma 1, cod. contratti per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti … Continua a leggere

L’ATI mista è tale perché coniuga i due aspetti della attribuzione in capo alla mandataria della categoria prevalente e della possibilità per le mandanti sia di concorrere alla categoria prevalente sia di partecipare orizzontalmente per tutte le categorie scorporabili in diversa percentuale: si realizzano pertanto dei sub raggruppamenti orizzontali ai quali si applica la disciplina del raggruppamento orizzontale al fine di individuare (ex art 37, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 92, co. 2, D.P.R. n. 207/2010) i requisiti di partecipazione e di esecuzione per ciascuna impresa raggruppata, ben potendo la mandante del raggruppamento verticale essere mandataria del sub raggruppamento orizzontale per le categorie scorporabili.

(Tar Calabria, Reggio Calabria, 22 luglio 2014, n. 420) «Con il terzo motivo di ricorso è censurata la violazione dell’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 poiché l’aggiudicataria – concorrendo in qualità di ATI mista con la società mandante […] – avrebbe dovuto rispettare i principi stabiliti nella norma evocata in tema di percentuali di … Continua a leggere

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