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art. 34 comma 4 c.p.a.

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Quantificazione del danno da ritardo: il Tar Abruzzo riepiloga le diverse tipologie di fattispecie che rientrano astrattamente in tale composita categoria e, con specifico riferimento al caso di specie, indica, ex art. 34, co. 4, c.p.a., i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dalla ricorrente per il ritardo nell’emanazione del provvedimento richiesto – l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un manufatto da adibire ad attività commerciale – ritenendo il danno pari al valore locatizio della superficie che la ricorrente avrebbe realizzato se il progetto fosse stato tempestivamente approvato, detratti i costi che la società avrebbe sostenuto per la realizzazione del progetto, oltre interessi legali e rivalutazione.

(Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 33) «[C]ome già osservato da questo Tribunale con la sentenza n. 548/2011, non c’è dubbio che il danno da ritardo quale componente risarcibile, per equivalente, della lesione di un interesse legittimo pretensivo è concetto cui sono riconducibili diversi contenuti cha spaziano dal diritto ad una prestazione … Continua a leggere

Sull’illegittimità dell’accessione invertita, a seguito delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, e sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità.

(Tar Lazio, Roma, sez. III, 10 settembre 2013, n. 8197) «Risulta dagli atti di causa e non è stato contestato dalla difesa resistente che, a seguito della pronuncia del decreto di occupazione d’urgenza (decreto del 3-8-1999) e della scadenza del relativo periodo di occupazione legittima ( 29-4-2004), non è stato adottato alcun decreto di esproprio, … Continua a leggere

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