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art. 34 c.p.a.

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Se residua la pur sola possibilità di risarcimento per equivalente, il giudice investito dell’azione di annullamento – anche in assenza di una domanda risarcitoria (proponibile ex art. 30, co. 5, c.p.a. sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) – accerta a questi altri fini l’eventuale illegittimità degli atti impugnati.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3848) «Circa la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato a fini risarcitori […] il Collegio osserva che effettivamente l’art. 34 Cod. proc. amm. prevede l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile al ricorrente: in un tal caso … Continua a leggere

Sulle differenze tra l’azione di accertamento e la c.d. azione di condanna atipica e sulle condizioni di ammissibilità di quest’ultima.

(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220) «Il Collegio deve preliminarmente svolgere talune considerazioni in ordine alla corretta qualificazione dell’azione proposta, in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 c.p.a., che conferisce al giudice il potere di qualificare la domanda, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, attribuendo rilievo al contenuto … Continua a leggere

L’art. 34, comma 3, c.p.a. deve applicarsi in via restrittiva, soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo.

(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352) «Con riferimento al permanere di un interesse risarcitorio, e quindi in relazione all’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., a mente del quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice … Continua a leggere

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