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art. 2909 c.c.

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Il Consiglio di Stato evidenzia come solo attraverso l’opposizione di terzo (nella fattispecie, proposta mediante intervento nel giudizio di appello ex artt. 108 e 109, co. 2, c.p.a.) possa sanarsi la contraddizione tra “cosa giudicata” in senso sostanziale – ex art. 2909 cod. civ., che tuttavia, come è noto, definisce e limita l’efficacia dell’accertamento contenuto in sentenza alle “parti” del giudizio – e posizione di colui che tale qualifica di parte non ha potuto incolpevolmente acquisire.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451) «Al fine di definire le effettive parti del giudizio di appello, così come risultante dalla disposta riunione dei ricorsi, ed anche al fine di poter conseguentemente vagliare le questioni preliminari da ciascuno proposte, il Collegio ritiene necessario esaminare innanzi tutto l’eccezione relativa alla ammissiblità dei … Continua a leggere

Dato che la pronuncia giurisdizionale non contiene accertamenti relativi alla situazione giuridica dei soggetti estranei al giudicato, questi ultimi non possono agire in sede di ottemperanza e tuttavia – essendo l’atto espunto dalla realtà giuridica – essi possono promuovere ricorso in sede di giurisdizione di legittimità contro gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione elusivi del giudicato, i quali assumono a fondamento un’entità giuridicamente non più esistente.

(Tar Lombardia, Brescia, 3 maggio 2012, n. 739) «Preliminarmente il Collegio deve richiamare i principi elaborati in materia di limiti soggettivi del giudicato amministrativo, tenuto conto del canone generale della sua efficacia “inter partes” ai sensi dell’art. 2909 del c.c. per cui il contenuto della pronuncia non si estende ai soggetti terzi che non hanno … Continua a leggere

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