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art. 26 comma 2 L. n. 1034/1971

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Il Tar Lombardia valorizza l’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. e ne inferisce il tendenziale superamento della regola posta dall’art. 26, comma 2, della legge Tar, secondo cui l’accoglimento della censura di incompetenza determina(va) l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 luglio 2013, n. 1761) «Ritiene […] il Collegio che l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di incompetenza in relazione ai provvedimenti di diniego di realizzazione dell’intervento tramite Dia e di rilascio di autorizzazione paesaggistica non comporti l’assorbimento degli altri motivi di ricorso. Sul punto parte della giurisprudenza … Continua a leggere

Le decisioni sull’ubicazione delle sedi farmaceutiche spettano al Consiglio comunale, non alla Giunta.

(Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379) «[P]oiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché … Continua a leggere

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