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art. 108 c.p.a.

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Il Consiglio di Stato evidenzia come solo attraverso l’opposizione di terzo (nella fattispecie, proposta mediante intervento nel giudizio di appello ex artt. 108 e 109, co. 2, c.p.a.) possa sanarsi la contraddizione tra “cosa giudicata” in senso sostanziale – ex art. 2909 cod. civ., che tuttavia, come è noto, definisce e limita l’efficacia dell’accertamento contenuto in sentenza alle “parti” del giudizio – e posizione di colui che tale qualifica di parte non ha potuto incolpevolmente acquisire.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451) «Al fine di definire le effettive parti del giudizio di appello, così come risultante dalla disposta riunione dei ricorsi, ed anche al fine di poter conseguentemente vagliare le questioni preliminari da ciascuno proposte, il Collegio ritiene necessario esaminare innanzi tutto l’eccezione relativa alla ammissiblità dei … Continua a leggere

Anche a seguito della riforma del comma 1 dell’art. 108 c.p.a. (ad opera del d.lgs. n. 195/2011), gli aventi causa ed i creditori di una delle parti sono legittimati a proporre opposizione revocatoria alla sentenza unicamente nelle forme del comma 2 del detto articolo, fornendo quindi prova che la sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, senza potersi valere della diversa disciplina dell’opposizione ordinaria.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4829) «L’art. 108 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 , n. 104 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”), nella sua formulazione originaria, recitava: “1. Un terzo, titolare di una … Continua a leggere

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