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art. 100 c.p.c.

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La posizione del concorrente di un appalto pubblico, il quale decida di ritirarsi dalla competizione, è del tutto assimilabile – anche per quel che riguarda l’interesse all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, dunque, la legittimazione a proporre ricorso – a quella di chi non ha mai partecipato alla gara o ne è stato escluso legittimamente, atteso che quel partecipante ha volontariamente e consapevolmente deciso di disinteressarsi degli ulteriori sviluppi della gara, per ragioni solitamente legate alla convenienza economica dell’offerta a suo tempo presentata.

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 23 luglio 2014, n. 1956) «Viene in decisione il ricorso promosso [dalla società Alfa], la quale ha impugnato gli atti con i quali l’Azienda ha aggiudicato in via definitiva al [R.T.I. Beta] la procedura aperta relativa all’”Affidamento del contratto per sei anni per la realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo … Continua a leggere

Il Tar Puglia aderisce alla tesi secondo la quale l’art. 34, comma 3 c.p.a. deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo.

(Tar Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 369) «[V]a rimarcato che «L’art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, deve applicarsi … Continua a leggere

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