(Tar Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 369)
«[V]a rimarcato che «L’art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d’ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352).
Analogamente T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 373 ha sottolineato che «Se è pur vero che il comma 3 dell’art. 34 c.p.a. prevede che “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, va osservato che laddove tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda (la quale è proponibile entro il termine di cui all’art. 30, comma 5 del c.p.a.) non si può più affermare che competa al giudice rilevare “ex officio” l’ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.».
Premesso che nel processo amministrativo (nell’ambito non solo dell’azione di annullamento, ma anche di quella di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm.), come nel giudizio civile, unicamente un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale accoglimento del ricorso) legittima – quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ. – la proposizione del ricorso giurisdizionale, la segnalazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all’accertamento, a fini risarcitori, dell’illegittimità dell’atto amministrativo gravato.
Invero, il suddetto interesse è, nel caso di specie, connotato dai caratteri dell’astrattezza e della non attualità, posto che nel presente giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria della cessazione della materia del contendere».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.