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alea contrattuale

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Per il Tar Piemonte, deve ritenersi nulla – per contrasto con l’art. 6 l. 24 dicembre 1993 n. 537 – una clausola contrattuale che esclude l’applicabilità della revisione dei prezzi per le variazioni intervenute nel primo anno di attuazione del rapporto, stante la finalità della norma, nonché la chiara formulazione letteraria, che non pone alcuna limitazione temporale; inoltre – quanto al criterio di quantificazione della revisione – nell’interpretazione delle previsioni contrattuali si deve tenere in considerazione che la legge ha apprestato un meccanismo che, a cadenze intervallate e predeterminate, comporti la determinazione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni ancora da eseguire, rapportandolo all’andamento dei prezzi rilevato in un dato intervallo di tempo, ma che, tuttavia, tale meccanismo non può risolversi in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione.

(Tar Piemonte, sez. I, 18 settembre 2014, n. 1481) «Il Collegio ritiene di esaminare dapprima la questione della nullità della clausola di cui all’art 14 del C.S., nella parte in cui stabilisce “non è ammessa la revisione dei prezzi sul canone del primo anno, detto di transizione”, per contrasto con l’art 6 L. 537/93, che … Continua a leggere

L’art. 6 della legge n. 537/93 ha natura imperativa e l’istituto della revisione prezzi riguarda (senza eccezioni) tutti i contratti pubblici inerenti servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, qualificabili come appalti, sicché la norma è applicabile pure in mancanza o contro la volontà contrattuale manifestata (nella fattispecie, si è perciò disposta la sostituzione ed integrazione con la suddetta disposizione di legge – che non contempla alcuna franchigia – della clausola convenzionale che attribuiva rilevanza agli scostamenti in eccesso delle voci di costo soltanto al superamento di una soglia minima, pari al 10%, ed escludeva dal computo il primo anno).

(Tar Puglia, Bari, sez. I, 20 febbraio 2014, n. 273) «[L]a società ricorrente invoca l’applicazione al caso di specie dell’art. 6 della legge n. 537/93, nell’interpretazione ormai costantemente e unanimemente seguita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la norma ha natura imperativa e l’istituto della revisione prezzi riguarda (senza eccezioni) tutti i contratti pubblici inerenti servizi … Continua a leggere

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