(Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2023, n. 8840)
«È generalmente condivisa l’idea che l’interesse pubblicistico alla stabilità del contrassegno identificativo coinvolga in pari misura sia il nome sia il cognome, in quanto entrambi finalizzati ad assolvere in modo unitario la funzione identificativa. Da qui il corollario per cui la gestione delle relative istanze di modifica o rettifica deve seguire regole, prassi e linee operative comuni.
7.3. Le posizioni divergono, invece, nella individuazione delle condizioni che legittimano la richiesta di variazione onomastica (sia questa consistente nella sostituzione, nell’aggiunta o nella modifica del dato anagrafico).
7.3.a) Secondo una prima impostazione, i cambiamenti, le aggiunte o le rettifiche al nome o al cognome rivestono carattere eccezionale e sono assentibili solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, introducendo comunque una deroga alle ordinarie modalità di attribuzione previste dal codice civile e al principio di invarianza onomastica rinvenibile in diverse disposizioni dell’ordinamento: nel bilanciamento tra gli opposti interessi, è quindi tendenzialmente prevalente quello pubblicistico alla stabilità del nome, in quanto elemento fondante l’identità personale e la certezza di identificazione sociale verso l’esterno.
Ne consegue che compete a chi fa richiesta di rettifica addurre ragioni di particolare consistenza e oggettiva rilevanza, tali da bilanciare l’altrimenti prevalente spinta conservativa; ragioni che, per poter determinare l’eccezione alla regola, devono essere supportate da motivazioni solide, significative e il più possibile comprovate.
7.3.b) Secondo una posizione più aperturista, la materia di cui trattasi sarebbe invece caratterizzata da una certa elasticità e atipicità dei casi di possibile assenso al mutamento delle generalità, per cui a sostenere la possibile rettifica potrebbero concorrere anche ragioni e intenti soggettivi, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.
E’ infatti sedimentato nelle pieghe dell’ordinamento e va sempre più radicandosi nella sensibilità sociale (v. art. 2 Cost., art. 8 della CEDU e art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE; Corte Cost. n. 135 del 2023) il principio per cui il nome (inteso in senso ampio) rappresenta non (solo) un mezzo d’identificazione della persona, in un’accezione esclusivamente pubblicistica, ma anche l’oggetto di un vero e proprio diritto alla personalità. Dunque, l’interesse pubblicistico alla tendenziale stabilità del nome va necessariamente contemperato con l’interesse privatistico all’identità personale, quale si esprime anche attraverso istanze, aspettative e pulsioni soggettive, suscettibili di apprezzamento – e quindi traducibili in motivate istanze di modifica delle generalità – ove involgenti l’equilibrio psicologico ed esistenziale della persona.
In quest’ottica di favore verso l’affermazione identitaria del soggetto, viene rovesciato sulla Pubblica amministrazione l’onere di individuare concrete e puntuali ragioni di pubblico interesse, prevalenti rispetto all’aspettativa del privato e tali da giustificarne il sacrificio.
7.4. Portando a sintesi le fila del dibattito, a giudizio di questo Collegio va certamente ridimensionato il criterio operativo che rintraccia l’elemento discretivo del possibile assenso all’istanza di modifica nel carattere oggettivo o soggettivo delle motivazioni addotte dalla parte istante: entrambe le tipologie di motivazioni possono astrattamente assumere rilevanza ed essere positivamente delibate.
E’ invece decisivo il parametro della gravità e della serietà che dette ragioni (soggettive od oggettive che siano) assumono nella vicenda identificativa della persona. La rettifica, in altri termini, deve intervenire su elementi identitari che toccano in radice la personalità del richiedente e che incidono sulla sua possibilità di riacquisire una percezione di sé sufficientemente equilibrata e veritiera.
7.5. In questa prospettiva appare irrilevante, come si è esposto, il fatto che le ragioni addotte a giustificazione della rettifica del dato identificativo rimandino a motivazioni personali o familiari afferenti al foro interno della persona, ovvero ad esigenze di rilevanza oggettiva e sociale (quali quelle del nome “ridicolo o vergognoso” esemplificate dall’art. 89 del DPR 396 del 2000).
Diventa invece essenziale che le stesse siano munite di apprezzabile pregnanza e gravità, e che possano essere avvertite come tali anche dall’osservatore terzo, ab externo, pur promanando dalla sfera intima di chi le rappresenta: in altri termini, le argomentazioni del privato, oltre a risultare serie ed importanti per la sua vita e tali, quindi, da influire negativamente, se non condivise dalla autorità, sullo sviluppo della sua serena esistenza psicologica, affettiva o giuridica – dovranno, anche dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, risultare non futili, secondarie o pretestuose.
7.6. E’ a questo filtro di “gravità e rilevanza” delle motivazioni che accede il recente pronunciamento di questa Sezione n. 8422 del 2023 (pure invocato dalla parte appellante), laddove riconosce come rilevanti le ragioni del forte conflitto della figlia con il padre, addotte a giustificazione della richiesta della donna di sostituire il cognome materno a quello paterno. Si legge nella motivazione della sentenza che le istanze formulate dalla richiedente “.. sono indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale ed il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato.. Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per la richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale”».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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