Concorsi pubblici, Servizio sanitario nazionale

Requisiti di partecipazione al concorso per dirigenti del servizio sanitario nazionale: ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001, i cinque anni di esperienza richiesti riguardano non solo il servizio prestato alle dipendenze di Enti del settore sanitario (o di altre PP.AA.), ma anche l’attività libero-professionale svolta presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca.

(Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 ottobre 2023, n. 5407)

«[L]a questione decisiva su cui verte l’odierna controversia s’incentra sulla necessità di stabilire se le esperienze lavorative, di durata quinquennale, come documentate dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione, maturate successivamente all’iscrizione all’ordine, con rapporto libero-professionale o come attività coordinata e continuata presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, potessero essere considerate equivalenti al periodo di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, richiesto dall’art. 1 del bando ai fini della partecipazione alla selezione.
Come evidenziato in fase cautelare, depongono in senso favore alla sostenuta equiparazione sia la norma di riferimento, costituita dall’art. 26 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sia la lett. b dell’art. 1 del bando indittivo del concorso de quo, atteso che dal tenore precettivo di entrambi si desume come il riferimento al predetto quinquennio riguardasse non solo il servizio prestato alle dipendenze di Enti del settore sanitario (o di altre PP.AA.), ma anche l’attività libero-professionale, svolta presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca.
A ciò conduce la stretta correlazione esistente tra i due periodi del 1° comma del citato art. 26 del d.lgs. 165/2001, riprodotti alla lett. b) del bando di concorso. Si tratta indubbiamente di due fattispecie distinte, riferendosi l’una a soggetti inseriti in strutture pubbliche e l’altra a liberi professionisti, ma accomunate dalla necessaria prestazione per un quinquennio di attività professionale, i primi quali dipendenti pubblici e i secondi come liberi professionisti.
Né può addursi a sostegno dell’opinione contraria l’osservazione che il giudizio circa l’idoneità professionale di colui che non è pubblico dipendente è legato ad una ampia valutazione discrezionale, sostituita per contro dal solo possesso della anzianità per i pubblici dipendenti, atteso che sia le disposizioni normative sopra richiamate che quelle identiche del bando di concorso inducono a ritenere come rimessa alla discrezionalità amministrativa la scelta di ammettere al concorso per l’accesso alla dirigenza anche i liberi professionisti.
Pertanto, l’azienda sanitaria, essendosi in tal senso determinata al momento dell’indizione della procedura concorsuale, non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla selezione adducendo l’assenza del requisito del servizio effettivo di ruolo, atteso che il bando “deve essere sempre interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità” (cfr. T.A.R. Umbria, n. 459 del 2015) e che “ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2709 del 2014).
In definitiva, assorbite le altre doglianze, il ricorso dev’essere accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata delibera di esclusione e la definitiva ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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