(Tar Sardegna, sez. II, 6 giugno 2023, n. 407)
«L’art. 129 del cpa collocato all’interno del Titolo II° inerente al contenzioso sulle operazioni elettorali, Capo II°, rubricato “Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali” prevede che “I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.”
Il secondo comma dell’articolo precisa che “Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.”
L’art. 130 cpa specifica, inoltre, che “Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali e’ ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.
12.1. Il dettato normativo recato dall’art. 129 cpa è dunque univoco nel riferirsi ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto e nel circoscrivere l’applicabilità del rito ivi contemplato alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale.
Nel caso in questione, invece, ciò che viene contestato è l’esito delle consultazioni, ancorchè afferente al primo turno.
Pertanto, è indubitabile come l’esito delle stesse debba essere oggetto di gravame con il procedimento elettorale “ordinario” disciplinato dall’art. 130 cpa.
Il rito elettorale “speciale” ha un carattere evidentemente eccezionale e non estensivamente applicabile al di fuori dell’ambito espressamente contemplato dalla norma.
Ciò emerge sia dalla avvertita esigenza da parte del legislatore di disciplinare i procedimenti in questione in due distinti articoli inseriti in separati capi, ma anche dalla previsione recata dal comma 2 che, come visto, esplicita, ove ve ne fosse bisogno, che “Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.”
Tale precisazione esclude, per tabulas, qualsiasi opzione ermeneutica ampliativa del chiaro dettato letterale.
In sostanza, l’attuale testo normativo rafforza la finalità di separare nettamente gli effetti lesivi derivanti dagli atti conclusivi della procedura di ammissione delle liste e dei candidati da quella successiva della competizione elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti e che è tenuta indenne dai vizi della fase preparatoria sia attraverso la inoppugnabilità degli atti che attraverso la formazione del giudicato correlato alla particolarità del rito caratterizzato dalla accelerazione dei termini per la definizione delle controversie (cfr. Tar Lazio sez. II^ bis. 22.10.2019, n° 12153; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 11.01.2022, n. 190).
Cosi come non sono, pertanto, ammissibili in sede di impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti censure riferibili alla fase di ammissione delle liste e dei candidati, i cui atti conclusivi sono divenuti inoppugnabili (cfr. TAR Piemonte Sez. II, 23.10.2014 n. 1571) deve ritenersi, al contempo, non proponibile con il rito elettorale speciale, un gravame volto a contestare le risultanze delle operazioni elettorali e non la legittimità dei provvedimenti idonei a precludere la partecipazione alla consultazione.
Con riguardo alla specifica tematica del “ballottaggio” e alla mancata ammissione a tale fase, si è, peraltro, avuto modo di precisare come esso sia classificabile quale “atto interno al procedimento elettorale, articolato in due turni, ma definito solo con il provvedimento finale di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti” (TAR Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02.11.2016, n. 10812). Ne consegue che le doglianze rivolte avverso l’esito del primo turno debbano essere proposte con le modalità e le tempistiche proprie del rito di cui all’art. 130 cpa.
12.2. In definitiva, l’elemento di lesività sul quale poggia la formulazione del comma 1 dell’articolo 129 deve sempre investire il “diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale” (cfr CdS V, sent 6.11.2015, n° 5069; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 22-09-2017, n. 1505), mentre nel caso in questione la ricorrente ha impugnato atti che hanno inciso non sulla partecipazione alla competizione ma sull’esito della stessa in quanto il gravame rivolto avverso la mancata ammissione al ballottaggio si traduce nella contestazione di un esito elettorale (ancorchè afferente al primo turno) e come tale assoggettato al rito “ordinario” ex art. 130 cpa.
Il pregiudizio preso in considerazione dall’art. 129, quindi, si profila unicamente in presenza di un’esclusione della lista interessata e non nel mancato conseguimento di un numero di voti idoneo a guadagnare le prime due posizioni che garantiscono l’accesso al ballottaggio.
12.3. Deve, infine, osservarsi che il fatto che l’art. 129 sia pacificamente reputato di stretta interpretazione, si giustifica in ragione della circostanza che tale rito impatta in maniera rilevante sul contraddittorio processuale che caratterizza tutti i termini, oltremodo ristretti, connotanti il peculiare rito all’esame del Collegio.
Si è osservato in proposito che “questa drastica compressione del contraddittorio processuale già di per sè stessa non tollera che di una simile disciplina, sotto questo profilo di natura probabilmente eccezionale, sia fatta applicazione al di là della stretta indispensabilità, la quale è riscontrabile appunto unicamente rispetto alle impugnative degli atti di esclusione.
L’art. 129 non è passibile di applicazione al di là dei casi da esso specificamente previsti nemmeno per la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.
Sotto questo aspetto va subito ricordata, invero, la previsione del comma 1 dell’art. 130 (anticipata già dal comma 2 dell’articolo precedente), la quale pone la regola generale di settore che “contro tutti gli atti del procedimento elettorale … è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti” (con la sola eccezione, appunto, delle fattispecie di tutela anticipata ammesse dall’art. 129) (cfr ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 31.08.2020, n. 3696; Tar Puglia Bari Sez. II, Sent., 22-10-2018, n. 1373)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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