Processo amministrativo, Provvedimento amministrativo

L’esercizio del generale potere cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo ex art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990 si accompagna, da un lato, alla necessaria previsione di un termine “strettamente necessario” e comunque non superiore a quello di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 e, dall’altro lato, alla indispensabile presenza di “gravi ragioni”, cioè di circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto insussistenti tali gravi ragioni).

(Tar Piemonte, sez. II, 1° giugno 2023, n. 514)

«A mente dell’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990, «[l]’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies».
7.2. La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene, in base al combinato disposto degli artt. 7, co. 2, e 21 quater, co. 2, l. 241/1990, l’amministrazione disponga di un generale potere cautelare di sospensione degli effetti di un atto amministrativo precedentemente adottato, tale potere si accompagna, da un lato, alla necessaria previsione di un termine “strettamente necessario” e comunque non superiore a quello di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 e, dall’altro lato, alla indispensabile presenza di “gravi ragioni”, cioè di circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905; Id., Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3276; Id., 22 febbraio 2017, n. 823; Id., Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 270). I limiti sanciti dall’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990 sono giustificati dall’esigenza di circoscrivere l’esercizio del potere sospensivo a casi eccezionali, a tutela del buon andamento dell’amministrazione, della certezza dei rapporti giuridici, nonché del legittimo affidamento dei beneficiari del provvedimento stesso.
7.3. La delibera [impugnata] è motivata come segue: «alla luce del ricorso ancora pendente davanti al TAR Piemonte […], a garanzia e tutela degli interessi e del rispetto delle prerogative di tutti i Soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i., occorre prorogare la sospensione dell’esecutività del provvedimento attuativo deliberativo n. 197 del 16.06.2022, in quanto l’eventuale attuazione del progetto antecedentemente alla pronuncia del TAR Piemonte adito sul ricorso pendente comporterebbe una modifica irreversibile dello stato dei luoghi non più sanabile quand’anche tutta la procedura inerente alla variante fosse dichiarata illegittima». Pertanto, la sospensione è stata disposta (rectius, reiterata) in ragione soltanto della pendenza di un processo e al fine di evitare che l’esecutività provvedimentale generasse non meglio precisate modifiche irreversibili della realtà fattuale. La motivazione non è neppure integrata per relationem da quella addotta con la prima deliberazione di sospensione, in quanto anch’essa giustificata soltanto con la pendenza del contenzioso giurisdizionale, nonché del ricorso gerarchico avverso la variante urbanistica e gli atti consequenziali. Solo nella memoria depositata nel corso del giudizio la difesa comunale ha sostenuto che la sospensione poggi altresì su una valutazione di plausibile fondatezza del ricorso giurisdizionale, ma essa costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione, insuscettibile di considerazione ai fini del vaglio di legittimità del provvedimento (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448; Id., Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1096).
7.4. Ebbene, la mera proposizione di un ricorso giurisdizionale non costituisce un presupposto idoneo a giustificare l’esercizio del potere di cui all’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990, poiché, ove tale fosse l’interpretazione della norma, la sospensione provvedimentale diverrebbe una prassi abituale, perdendo quella straordinarietà implicata nel concetto di “gravi ragioni”, senza considerare che la valutazione in ordine alla necessità di sospendere l’esecutività provvedimentale in relazione alla pendenza di un processo è rimessa al giudice, a norma dell’art. 55 cod. proc. amm., a fronte della proposizione di una domanda cautelare.
7.5. Al contempo, il rischio che si producano modificazioni irreversibili, per un verso è indicato solo genericamente nella motivazione provvedimentale e, per altro verso, non fonda ex se l’esercizio del potere sospensivo. La modificazione della realtà giuridica e fattuale, quand’anche definitiva, è il normale sbocco dell’attività provvedimentale, dunque la sospensione deve agganciarsi a ragioni ulteriori che inducano a prevenire siffatto esito».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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